Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17833 del 24/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17833 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CRISCUOLO MASSIMO nato il 23/07/1975 a CASTELLAMMARE DI STABIA

avverso la sentenza del 09/11/2015 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

Data Udienza: 24/01/2018

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Venezia
confermava la sentenza con cui il tribunale di Vicenza, in data
19.11.2013, aveva condannato Criscuolo Massimo alla pena ritenuta di

2.

Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede

l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,
lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al
mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, c.p., e
delle attenuanti generiche, che ha condotto all’irrogazione di una pena
eccessivamente severa.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto con esso vengono
prospettate censure attinenti al merito del trattamento sanzionatorio,
non scrutinabili in questa sede di legittimità.
La corte territoriale, del resto, da un lato, ha escluso la configurabilità
dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, c.p., evidenziando, sulla base di
una valutazione né irrazionale, né arbitraria, che, in considerazione della
natura del bene oggetto dell’azione predatoria (un navigatore satellitare,
iI cui valore lo stesso ricorrente indica in circa 400,00 euro) il danno non
può ritenersi di lieve entità (né l’imputato ha dimostrato, come sarebbe
stato suo onere, la sussistenza di elementi di fatto idonei a giustificare
l’affermazione della configurabilità della circostanza attenuante di cui
invoca il riconoscimento: cfr. Cass., sez. I, 3.12.2010, n. 2663, rv.
249548); dall’altro, ha correttamente individuato nella sussistenza di
precedenti penali specifici a carico del prevenuto e nella mancanza di
elementi da valutare positivamente, l’ostacolo alla concessione delle
attenuanti generiche, facendo, pertanto, corretto uso dei criteri fissati
dall’art. 133, c.p., conformemente all’orientamento dominante nella
giurisprudenza di legittimità, che giustifica il diniego delle attenuanti
generiche anche solo sulla base dell’esistenza di precedenti penali (cfr.,

giustizia, in relazione al reato di furto aggravato, in rubrica ascrittogli.

ex plurimis, Cass., sez. IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. III,
23/04/2013, n. 23055, rv. 256172).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna
del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle
ammende, posto che l’evidente inammissibilità dei motivi di

nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24.1.2018.
Il Consigliere . /r sore

Il residente

impugnazione, non consente di ritenere quest’ultimo immune da colpa

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