Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17833 del 04/02/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 17833 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GANDOLLA RAIMONDO N. IL 21/05/1957
CARU’ PAOLO N. IL 12/09/1967
GALPAROLI PIETRO N. IL 08/04/1967
CASTELLI ALBERTO N. IL 29/04/1963
avverso la sentenza n. 46541/2012 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 28/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
4;0W/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Udit i difensor

Data Udienza: 04/02/2014

In fatto e in diritto
L’avv. Sergio Martelli di Varese ha richiesto, con ricorso ex art. 625 bis c.p.p. in data
24.10.2013, la correzione dell’errore materiale contenuto nel frontespizio della
sentenza in data 28.5.2013 (n. 1097/2013) di questa Sezione quarta penale della
Corte di Cassazione, nel senso che è stato indicato per errore materiale il nome
dell’avv. Castelli, anziché Martelli, assieme all’Avv, Zonda quale difensore del
ricorrente Galparoli Pietro.
Con nota depositata il 24.1.2014 il medesimo ricorrente dichiarava di rinunciare alla

nell’attribuire ad esso avv. Martelli il cognome “Castelli” che corrispondeva a quello di
uno degli imputati (Castelli Alberto).
Preso atto di quanto sopra, ritiene il Collegio che trattandosi di mero errore materiale
grafico, esso è emendabile con la procedura di correzione di cui all’art. 130 c.p.p..
Sicchè, non ricorrendo circostanze ostative, va disposta la correzione dell’ordinanza
di questa Corte sopra indicata nei termini di cui al dispositivo che segue.

P.Q.M.
Dispone che l’intestazione della sentenza pronunziata da questa Sezione in data
28/5/2013 sia emendata nel senso che dove è scritto “Avvocato Castelli” si deve
intendere “Avvocato Martelli”.
Annotazione di rito per onere della cancelleria.
Così deciso in Roma, il 4.2.2014

istanza di correzione ex art. 625 bis c.p.p., limitandosi a segnalare l’errore consistito

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