Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17832 del 24/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17832 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BELOUARAK MUSTAPHA nato il 26/03/1985 a OULAD BOUALI NOUAJA(
MAROCCO)

avverso la sentenza del 15/12/2016 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
BOLZANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

Data Udienza: 24/01/2018

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello DI Trento,
sezione distaccata di Bolzano, confermava la sentenza con cui il
tribunale di Bolzano, in data 17.12.2014, aveva condannato Belouarak
Mustapha alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati in rubrica

2.

Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede

l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,
lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine
all’inadeguata valutazione del compendio probatorio operata dai giudici
di merito ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Con esso, infatti, il ricorrente propone una mera rivalutazione del
compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la
preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria
valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti
gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla
Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di
legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova
valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis,
Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289). Inammissibile, in quanto
attinente al merito del trattamento sanzionatorio, appare il secondo
motivo di ricorso.
La corte territoriale, del resto, ha correttamente individuato nella
presenza a carico dell’imputato di diversi precedenti penali e nella
mancanza di elementi da valutare positivamente, l’ostacolo alla
concessione delle invocate circostanze ex art. 62 bis, c.p., facendo,
pertanto, corretto uso dei criteri fissati dall’art. 133, c.p.,
conformemente all’orientamento dominante nella giurisprudenza di
legittimità, che giustifica il diniego delle attenuanti generiche anche solo
sulla base dell’esistenza di precedenti penali o della gravità della

ascrittigli.

condotta (cfr., ex plurimis, Cassazione penale, sez. IV, 28/05/2013, n.
24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172).
4. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in premessa va,
dunque, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, ai sensi
dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della
somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto

impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune
da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità
(cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24.1.2018.
Il Consigliere Esten re

Il Pr ‘sidente

conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di

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