Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17830 del 24/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17830 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
STOJANOVIC MANUELA nato il 31/12/1986 a TORINO

avverso la sentenza del 18/07/2016 del TRIBUNALE di IMPERIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

Data Udienza: 24/01/2018

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444
e ss., c.p.p., il tribunale di Imperia applicava nei confronti di Stojanovic
Manuela, in relazione ai reati in rubrica a lei ascritti, la pena ritenuta di
giustizia.

ricorso per cassazione l’imputata, lamentando vizio di motivazione in
ordine alla ritenuta responsabilità della Stojanovic.
3.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché sorretto da motivi

manifestamente infondati. Ed invero nel procedimento di applicazione
della pena su richiesta delle parti (art. 444 e ss. c.p.p.), queste ultime
non possono prospettare con il ricorso per cassazione questioni
incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto
contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla
contestazione, in quanto l’accusa come giuridicamente qualificata non
può essere rimessa in discussione. L’applicazione concordata della pena,
infatti, presuppone la rinuncia a far valere qualunque eccezione di
nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di
patteggiamento e al consenso a essa prestato. Cosicché, in questa
prospettiva, l’obbligo di motivazione del giudice è assolto con la semplice
affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini
dell’accordo intervenuto tra le parti e dell’effettuato controllo degli
elementi di cui all’art. 129 c.p.p. conformemente ai criteri di legge (cfr.,
ex plurimis,

Cass., sez. II, 14/01/2009, n. 5240). È, pertanto,

inammissibile il ricorso per cassazione proposto per asserita mancanza
di motivazione, in ordine alla sussistenza di una causa di non punibilità
ex art. 129 c.p.p., della sentenza del giudice di merito emessa ai sensi
dell’art. 444 c.p.p., qualora, dal testo della sentenza impugnata, non
appaia “ictu oculi” la ricorrenza di una delle ipotesi di proscioglimento di
cui all’art. 129 c.p.p., essendo sufficiente, in questo caso, una implicita
motivazione sulla insussistenza delle ipotesi in questione (cfr. Cass., sez.
III, 01/10/2009, n. 39987). Il ricorso dell’imputata va, pertanto,

2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l’annullamento, ha proposto

dichiarato inammissibile, perché il giudice di merito ha espressamente
affermato l’insussistenza degli elementi per un’eventuale pronuncia in
senso favorevole al reo, ex art. 129, c.p.p.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della
ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle

dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest’ultima
immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di
inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24.1.2018.
Il Consigliere EstØfsore

Il P esidente

ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità

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