Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17829 del 29/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 17829 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: ROMIS VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ANDALORO SALVATORE N. IL 16/04/1964
nei confronti di:
PULITANO RENATA N. IL 27/05/1982
inoltre:
PULITANO RENATA N. IL 27/05/1982
avverso la sentenza n. 15031/2013 TRIB.SEZ.DIST. di MILAZZO, del
21/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 29/01/2014

OSSERVA

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe – pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. nei con-

fronti dell’imputata Pulitano Renata – ricorre la parte civile Andaloro Salvatore, con atto di impugnazione sottoscritto personalmente, denunciando violazione di legge per aver il giudice negato, alla parte civile stessa, il diritto alle spese di costituzione e rappresentanza sul rilievo che

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per le ragioni di seguito indicate.
La parte civile, invero, non ha il diritto di proporre personalmente ricorso per cassazione: la disposizione di cui alla prima parte dell’art. 613 c.p.p. – secondo la quale, in deroga alla regola
generale della necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto nell’albo speciale, è consentito
alla “parte” di sottoscrivere personalmente il ricorso – è applicabile unicamente nei confronti
dell’imputato, non potendo le parti private diverse dall’imputato stare in giudizio se non “col
ministero di un difensore munito di procura speciale” ex art. 100 c.p.p. (Sez. Un.

n. 24 del

16/12/1998 Cc. – dep. 19/01/1999 – Rv. 212077). Nella giurisprudenza di questa Corte è stata
in qualche caso ritenuta l’ammissibilità del ricorso sottoscritto dalla parte privata diversa
dall’imputato, ma solo in presenza della sottoscrizione congiunta di un difensore
cassazionista – sia pure per autentica – con modalità tali (ad esempio carta intestata del difensore) da far ritenere che quest’ultimo avesse inteso propri i motivi del gravame (cfr. in tal
senso Sez. 6, n. 32563 del 04/06/2010 Ud. – dep. 01/09/2010 – Rv. 248347): nel caso in esame, non solo non vi è alcun elemento da cui dedurre che il difensore abbia inteso fare propri
i motivi di impugnazione, ma è circostanza assorbente e tranciante che la sottoscrizione dell’Andaloro risulta autenticata da legale (avv. Maria Sottile) che non figura nell’albo dei cassazionisti.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile
alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13
giugno 2000) al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene
equo determinare in euro 300,00 (trecento).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 29 gennaio 2014

Il Presidente

Il Consigl re estensore

(Gaetanino Zecca)

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non sarebbe stata compiuta nessuna delle attività rientranti nelle fasi introduttive.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

IV Sezione Penale

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