Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17829 del 24/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17829 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GRANCAGNOLO SIMONE nato il 14/06/1970 a CATANIA

avverso la sentenza del 07/02/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

Data Udienza: 24/01/2018

FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Catania
confermava la sentenza con cui il tribunale di Catania, in data
20.11.2013, aveva condannato Grancagnolo Simone alla pena ritenuta
di giustizia, in relazione al reato ex artt. 485 e 491, c.p., in rubrica
ascrittogli.
2.

Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede

l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,
lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla
inadeguata valutazione del compendio probatorio da parte della corte
territoriale, che si è limitata a riportarsi alla motivazione del giudice di
primo grado.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto il ricorrente propone
una mera rivalutazione del compendio probatorio operata dal giudice di
secondo grado, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per
il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle
risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e
considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il
compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è
quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di
merito ai fini della decisione (cfr.

ex plurimis,

Cass., sez. VI,

22/01/2014, n. 10289).
Del tutto generici dunque non scrutinabili in questa sede di legittimità,
appaiono, infine, i residui motivi di ricorso, non confrontandosi il
ricorrente con la motivazione del giudice di appello, che fornisce
puntuale ed esaustiva risposta ai motivi di appello (cfr. p. 3).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente,
ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento
e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle ammende,
tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di
impugnazione, non consente di ritenere quest’ultimo immune da colpa
nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

7

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24.1.2018.
.-stensore

Presidente

Il Consigli

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