Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17827 del 24/01/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17827 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VITALE FABIO nato il 30/10/1983 a ALESSANDRIA
avverso la sentenza del 06/10/2016 del TRIBUNALE di ALESSANDRIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
Data Udienza: 24/01/2018
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444
e ss., c.p.p., il tribunale di Alessandria applicava nei confronti di Vitale
giustizia.
2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l’annullamento, ha proposto
ricorso per cassazione l’imputato, lamentando vizio di motivazione, in
considerazione dell’omesso controllo delle questioni sollevate.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, essendo i motivi di ricorso del
tutto generici, in violazione dell’art. 581, lett. c), c.p.p., che nel dettare,
in generale, quindi anche per il ricorso in Cassazione, le regole cui
bisogna attenersi nel proporre l’impugnazione, stabilisce che nel relativo
atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri,
“i motivi, con
l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che
sorreggono ogni richiesta”; violazione che, ai sensi dell’art. 591, co. 1,
lett.
c),
c.p.p.,
determina,
per
l’appunto,
l’inammissibilità
dell’impugnazione stessa (cfr. Cass., sez. VI, 30.10.2008, n. 47414, rv.
242129; Cass., sez. VI, 21.12.2000, n. 8596, rv. 219087).
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai
sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e
della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle ammende,
tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di
impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immuni
da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità
(cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24.1.2018.
Il Consigliere ,ten re
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Il Pre
Fabio, in relazione al reato in rubrica ascrittogli, la pena ritenuta di