Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17826 del 24/01/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17826 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DUMITRU NICOLAE nato il 03/07/1985
avverso la sentenza del 01/08/2015 del TRIBUNALE di FORLI’
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
Data Udienza: 24/01/2018
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444
e ss., c.p.p., il tribunale di Forlì applicava nei confronti di Dumitru
Nicolae, in relazione al reato ex artt. 110, 624, 625, n. 5, c.p., in rubrica
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,
lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla
ritenuta sussistenza del reato innanzi indicato, dovendosi, a suo avviso,
qualificare la condotta in contestazione, ai sensi degli artt. 56, 624 e
625, c.p.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le seguenti ragioni.
Ed invero nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle
parti (art. 444 e ss. c.p.p.), le parti non possono prospettare con il
ricorso per cassazione questioni incompatibili con la richiesta di
patteggiannento formulata per il fatto contestato e per la relativa
qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, in quanto l’accusa
come giuridicamente qualificata non può essere rimessa in discussione.
L’applicazione concordata della pena, infatti, presuppone la rinuncia a
far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da
quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso a essa
prestato. (cfr., ex plurimis, Cass., sez. II, 14/01/2009, n. 5240). Né va
taciuto che il ricorso si fonda su censure di merito, che non possono
trovare ingresso in questa sede di legittimità.
4. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in premessa va,
dunque, dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente, ai sensi
dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della
somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto
conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di
impugnazione, non consente di ritenere la ricorrente medesima immune
da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità
(cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
ascrittolgli la pena ritenuta di giustizia.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24.1.2018.
Il •
cinte
Il Consigliere Estensore