Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17826 del 10/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 17826 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) CAVANNA ROBERTO, N. L’11.1.1961,
avverso la sentenza n. 3903/2012 pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Genova
il 22/2/2013;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;
lette le conclusioni del P.G. Dott. Luigi Riello, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Gip del Tribunale di Genova applicava ai sensi dell’articolo 444 cod.
proc. pen. a Cavanna Roberto, imputato del reato di guida in stato di ebbrezza
alcolica [art. 186, co. 2 lett. c) e co. 2bis C.d.s.J, la pena di mesi quattro di
arresto ed € 3.400 di ammenda, sostituita la pena detentiva con la sanzione
pecuniaria di euro 30.000 di ammenda, concedendo la sospensione condizionale
della pena ed ordinando la revoca della patente di guida e la confisca del veicolo.

2.1. Avverso tale decisione l’imputato propone ricorso per cassazione.
Premette l’esponente che alla pena applicata si è pervenuti previa
concessione delle attenuanti generiche, giudicate equivalenti alla contestata
aggravante. Da ciò deriva la necessità che la sanzione amministrativa accessoria
sia quella che consegue al fatto come definito dalla sentenza, intendendo per

Data Udienza: 10/01/2014

tale – evidentemente – il reato base. Infatti, a ritenere diversamente

“si

porrebbe un serio problema di compatibilità con i principi costituzionali di
uguaglianza …, offensività …, e soprattutto proporzionalità della pena”. Per altro

profilo rileva che il PM aveva presto il consenso alla prospettazione difensiva che
indicava nel reato di cui all’art. 186, co. 2 lett. c) quello per cui si chiedeva
l’applicazione concordata della pena. Con riferimento, poi, alla disciplina generale
delle sanzioni amministrative, il ricorrente richiama i principi espressi dalla legge
n. 689/81 per sostenere che anche in materia di sanzioni amministrative il

dell’autore e alla gravità del fatto.
In via di subordine l’esponente chiede che venga valutata la necessità di un
rinvio alla Corte costituzionale per lo scrutinio di legittimità costituzionale alla
luce degli artt. 3, 25, co. 2 e 27, co. 3 Cost.
2.2. Con istanza del 28.11.2013, l’esponente ha richiesto la celebrazione del
procedimento in udienza pubblica o, in subordine, nelle forme di cui all’art. 127
cod. proc. pen., richiamando la giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo in ordine all’art. 6, par. 1 Cedu e alla inerenza al giusto processo la
pubblicità del procedimento penale, condivisa dalla Corte costituzionale (sent. n.
93/2010).
CONSIDERATO IN DIRITTO

3. In via preliminare deve essere dato conto della decisione di rigetto,
assunta in merito all’istanza di celebrazione del procedimento in udienza pubblica
o in camera di consiglio ‘partecipata’.
La prospettazione difensiva, per quanto non nitidamente, chiama in causa da
un canto il diritto alla pubblicità del processo, dall’altro il diritto al contraddittorio
orale.
Orbene, a fronte della chiara lettera dell’art. 611 cod. proc. pen. la
condivisione della tesi difensiva della necessità dell’udienza pubblica (si dirà più
avanti della camera di consiglio partecipata) non potrebbe che tradursi in una
denuncia della sospetta legittimità costituzionale della norme. Tuttavia il tema è
già stato affrontato dal giudice delle leggi, che lo ha risolto in senso negativo.
Interpellata al riguardo della legittimità costituzionale dell’art. 4 I. 1423/56
e dell’art. 2-ter della legge n. 575 del 1965, nella parte in cui non consentono
che, a richiesta di parte, il ricorso per cassazione in materia di misure di
prevenzione venga trattato in udienza pubblica, la Corte costituzionale ha
dichiarato non fondata la questione, sollevata in riferimento all’art. 117, primo
comma, della Costituzione (sent. n. 80 del 2011).
Per la Corte il principio affermato dalla Corte di Strasburgo – e richiamato
nelle decisioni poste a fondamento della censura di costituzionalità -, secondo il

2

legislatore ha dato rilievo all’elemento soggettivo della condotta, alla personalità

quale ai fini del rispetto del principio di pubblicità delle procedure giudiziarie,
sancito dall’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, le persone coinvolte nei procedimenti per
l’applicazione di misure di prevenzione debbono vedersi <> (sentenza 13 novembre 2007, Bocellari e
Rizza contro Italia), è riferito esclusivamente ai giudizi presso i tribunali e le
corti d’appello, senza che si faccia alcun riferimento al giudizio davanti alla Corte

generale orientamento della Corte europea in tema di applicabilità del principio di
pubblicità nei giudizi di impugnazione. Tale orientamento si esprime – ha
osservato la Corte costituzionale – nell’affermazione per cui, al fine della verifica
del rispetto del principio di pubblicità, occorre guardare alla procedura giudiziaria
nazionale nel suo complesso: sicché, a condizione che una pubblica udienza sia
stata tenuta in prima istanza, l’assenza di analoga udienza in secondo o in terzo
grado può bene trovare giustificazione nelle particolari caratteristiche del giudizio
di cui si tratta.
Ciò in quanto la valenza del controllo immediato del quisque de populo sullo
svolgimento delle attività processuali, reso possibile dal libero accesso all’aula di
udienza – uno degli strumenti di garanzia della correttezza dell’amministrazione
della giustizia – si apprezza in modo specifico quando il giudice sia chiamato ad
assumere prove, specialmente orali-rappresentative, e comunque ad accertare o
ricostruire fatti; mentre si attenua grandemente allorché al giudice competa
soltanto risolvere questioni interpretative di disposizioni normative. Pertanto, i
giudizi di impugnazione dedicati esclusivamente alla trattazione di questioni di
diritto possono soddisfare i requisiti di cui all’art. 6, paragrafo 1, della
Convenzione, nonostante la mancata previsione di una pubblica udienza davanti
alle corti di appello o alla corte di cassazione (ex plurimis, sentenza 21 luglio
2009, Seliwiak contro Polonia; Grande Camera, sentenza 18 ottobre 2006, Hermi
contro Italia; sentenza 8 febbraio 2005, Miller contro Svezia; sentenza 25 luglio
2000, Tierce e altri contro San Marino; sentenza 27 marzo 1998, K.D.B. contro
Paesi Bassi; sentenza 29 ottobre 1991, Helmers contro Svezia; sentenza 26
maggio 1988, Ekbatani contro Svezia).
Pertanto, la richiesta formulata dalla difesa del ricorrente in via principale
non può che essere disattesa.
4. Ma altrettanto è da ritenersi quanto alla richiesta di svolgimento del
procedimento nelle forme di cui all’art. 127 cod. proc. pen. Ancora una volta, a
ritenere diversamente, dovrebbe enunciarsi una questione di legittimità

3

di cassazione. Si tratta di una esclusione del tutto consapevole, perché riflette il

costituzionale dell’art. 611 cod. proc. pen., in relazione al principio di oralità. Ma
anche tale profilo è stato già vagliato da questa Corte, che con recente decisione
ha affermato che “è manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità
costituzionale dell’art. 611 cod. proc. pen., per contrasto con i principi del
contraddittorio e della parità delle parti, caratterizzanti il giusto processo (art.
111, comma secondo, Cost.), nella parte in cui non prevede la pubblica udienza
e l’intervento orale delle parti nei procedimenti che riguardano i ricorsi contro
provvedimenti non emessi in dibattimento, in quanto il procedimento camerale

attraverso la possibilità di presentare memorie e memorie di replica (Sez. 1, n.
42160 del 10/10/2012 – dep. 29/10/2012, De Stefano, Rv. 253812).
Questo Collegio condivide il giudizio espresso con la massima che precede.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA