Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17823 del 24/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17823 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PULSIANO PIETRO nato il 22/06/1971 a AGRIGENTO

avverso la sentenza del 10/10/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

Data Udienza: 24/01/2018

FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Palermo
confermava la sentenza con cui il tribunale di Agrigento, in data
24.3.2015, aveva condannato Pulsiano Pietro alla pena ritenuta di
giustizia in relazione al reato in rubrica ascrittogli.
2.

Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede

lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al
mancato riconoscimento della causa di non punibilità, di cui all’art. 131
bis, c.p.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché con esso il ricorrente
propone, peraltro in maniera assolutamente generica, censure di natura
meramente fattuale, non consentite in questa sede di legittimità, sulla
mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis,
c.p., profilo su cui la corte territoriale si sofferma con specifica e logica
motivazione, spiegando le ragioni che non consentono di riconoscerla, in
considerazione della pluralità di reati della stessa indole per i quali il
Pulsiano ha riportato precedenti condanne, che configurano l’abitualità
della condotta criminosa del reo, ostativa all’applicazione in suo favore
della suddetta causa di non punibilità. 4. Alla dichiarazione di
inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente, ai sensi
dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della
somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto
conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di
impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune
da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità
(cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24.1.2018.
Il Consigliere Estenor

Il Pres’ éht

l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,

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