Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17822 del 20/12/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17822 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
ALEXANDRU GEORGEL CRISTIAN nato il 30/05/1982
MEREGIU FLORIN nato il 02/08/1977 a LUCE( ROMANIA)
FRASCA NICOLA nato il 25/03/1968 a CERIGNOLA
avverso la sentenza del 13/02/2017 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere MIRELLA CERVADORO;
Data Udienza: 20/12/2017
RG. 26972/2017 Alexandru — Meregiu – Frasca
Considerato che:
I ricorrenti chiedono l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo Alexandru e
Meregiu la nullità della sentenza in relazione al giudizio di responsabilità, alla qualificazione
giuridica del fatto, alla dosimetria della pena e al diniego delle attenuanti generiche con giudizio
di prevalenza (art.606 lett.b) e), c.p.p.); Frasca la nullità della sentenza in relazione al giudizio di
responsabilità, alla dosimetria della pena e al diniego delle attenuanti generiche con giudizio di
prevalenza (art.606 lett.b) e), c.p.p.).
il sistema sanzionatorio, vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal
giudice del gravame; i motivi pertanto vanno considerati in parte inammissibili e in parte non
specifici, non solo per la loro indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le
ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione,
questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di
aspecificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV
n.5191/2000 Rv.216473).
Le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano viziate da illogicità manifeste e
sono infine esaustive, in ordine alla dosimetria della pena e alla concessione delle attenuanti
generiche con giudizio di equivalenza in considerazione del comportamento collaborativo.
I ricorsi vanno dichiarati quindi inammissibili. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal
ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si determina equitativamente in Euro 2000 ciascuno.
PQM
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
e della sonn
di Euro 2000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
20.12.2017
Nei ricorsi, nonostante la rinuncia in sede d’appello di tutti i motivi eccetto quelli afferenti