Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17821 del 20/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17821 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VERDI MARIAN nato il 08/04/1984

avverso la sentenza del 17/03/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere MIRELLA CERVADORO;

Data Udienza: 20/12/2017

N.R.G. 26531/2017 Verdi

Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, senza indicazione alcuna
dei motivi.
Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’ad 591 lett. c)

proc. pen. – compreso quello della specificità dei motivi – rende l’atto medesimo inidoneo ad
introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la
possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità
(Cass.Sez. IV sent. n.5191/2000 Rv.216473).
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost. sent.n.18612000), si determina equitativamente in
Euro 2000.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della
Ro
Il onsi.

ma di Euro 2000 in favore della Cassa delle ammende.
12.2017
estensore

c.p.p.; la mancanza nell’atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod.

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