Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17821 del 13/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 17821 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO
DI L’AQUILA
Nel procedimento nei confronti di:
SECCIA ALESSANDRO, N. IL 19.6.1991
avverso la sentenza n. 1201/2012 pronunciata dal Giudice dell’udienza preliminare
presso il Tribunale di L’Aquila il 28/11/2012;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;
lette le conclusioni del P.G. Dott. Antonio Gialanella, che ha chiesto l’annullamento
senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di
L’Aquila per l’ulteriore corso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di L’Aquila ricorre per cassazione
contro la sentenza di applicazione concordata della pena in epigrafe indicata,
pronunciata nei confronti di Seccia Alessandro per il reato di guida in stato di ebbrezza
alcolica [art. 186, co. 2 lett. b) Cod. str.], aggravato dall’aver causato un incidente
stradale e dell’esser stato commesso il fatto tra le ore 22,00 e le ore 7,00, dolendosi
della disposta sostituzione della pena principale con quella del lavoro di pubblica utilità,
in violazione dell’art. 186, co. 9bis Cod. str., e del mancato raddoppio della pena

i 44e(

Data Udienza: 13/12/2013

principale e delle sanzioni accessorie amministrative, pur previsto dall’art. 186, co. 2bis
Cod. str. Infine, il ricorrente lamenta la mancata statuizione del fermo amministrativo
del veicolo utilizzato per commettere il reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.

3.1. Secondo quanto emerge dal testo della sentenza impugnata, l’accordo tra le parti si

ammenda, sostituita con il lavoro di pubblica utilità per trentacinque giorni, determinata
a partire da una pena base di un mese di arresto ed euro 2.100 di ammenda,
aumentata ai sensi dell’art. 186, co. 2sexies a un mese di arresto ed euro 2.700 di
ammenda, diminuita per il rito.
In tal modo, tuttavia, si è fissata una pena principale determinata attraverso un
percorso giuridico non corretto ed una pena sostitutiva determinata in misura non
legale.
3.2. In rapporto al reato ritenuto nella sentenza impugnata, va rammentato che l’art.
186, co. 2sexies prevede un aumento da un terzo alla metà della sola ammenda
“prevista dal comma 2” se il fatto è commesso tra le ore 22,00 e le ore 7,00. Il comma
2bis prevede il raddoppio delle “sanzioni di cui al comma 2”.
Il quesito che si pone concerne le modalità di applicazione dei menzionati aumenti.
Ritiene questa Corte che il riferimento alle pene di cui al comma 2 contenuto in
entrambe le disposizioni che descrivono le menzionate aggravanti escluda l’applicazione
successiva delle due circostanze (secondo la regola posta dall’art. 63, co. 2 cod. pen.),
dovendo trovare applicazione il disposto dell’art. 63, comma 4 cod. pen. Infatti, si tratta
di circostanze ad effetto speciale – ancorché una di esse preveda l’aumento della sola
pena pecuniaria – che concorrono convergendo verso i medesimi fatti (quelli previsti dal
comma 2). Diversamente opinando l’aumento per la seconda delle aggravanti prese in
considerazione verrebbe ad essere apportato non già sulla pena di cui al comma 2,
bensì sulla pena come risultante dall’aumento per la prima delle concorrenti aggravanti.
Deve quindi formularsi il seguente principio di diritto: “in tema di guida in stato di
ebbrezza alcolica di cui all’art. 186, co. 2 Cod. str., quando concorrano le circostanze
aggravanti previste rispettivamente dai commi 2bis e 2sexies del citato art. 186, deve
trovare applicazione l’art. 63, co. 4 cod. pen.”.

3.3. Nel caso che occupa ciò significa che trova applicazione solo l’aggravante di cui al
comma 2bis dell’art. 186, con facoltà del giudice di aumentare la pena così definita sino
ad un terzo.
Poiché la pena prevista dalla lettera b) dell’art. 186, co. 2 è quella dell’arresto sino a sei
mesi e dell’ammenda da 800 a 3200 euro, per effetto del descritto meccanismo essa

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è formato sulla applicazione della pena di ventisette giorni di arresto e di euro 1.800 di

diviene quella dell’arresto da dieci giorni ad un anno e dell’ammenda da 1.600 a 6.400
euro, suscettibili di aumento sino a un terzo.
In ragione del fatto che la pena è determinata alla stregua dell’aggravante di cui all’art.
186, co. 2bis, anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida risulta raddoppiata, assumendo una durata da uno a due anni (non
trova invece applicazione l’aumento facoltativo sino a un terzo, che è limitato alle pene
principali).

computata attraverso un percorso erroneo, ma che è tuttavia legale; la pena base
fissata in un mese di arresto e in euro 2.100 di ammenda, tenuto già conto
dell’aggravante di cui all’art. 186, co. 2bis, si pone nella cornice edittale come sopra
ricostruita; l’aumento della pena pecuniaria per effetto dell’ulteriore applicazione del
comma 2sexies è invece errato: avrebbe dovuto trovare applicazione il meccanismo di
cui all’art. 63, co. 4 cod. pen. Tale errore, però, non conduce ad una pena eccedente
quella legale. Sicchè, in mancanza di impugnazione sul punto la statuizione rimane non
censurabile da questa Corte.
3.5. Di contro, la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità è preclusa nei
casi in cui ricorra l’aggravante di cui all’art. 186, co. 2bis, per espressa previsione del
comma 9bis dell’art. 186.
Poiché il patto ha contemplato non soltanto la determinazione della misura della pena
principale ma altresì la sostituzione della stessa con il lavoro di pubblica utilità – del
tutto legittimamente, considerato che, in tema di patteggiamento, la richiesta
dell’interessato di applicazione di una sanzione sostitutiva della pena detentiva è
ammissibile e, per sua natura, necessariamente congiunta e non alternativa a quella di
applicazione della pena (vd. Sez. 4, n. 27975 del 07/06/2012 – dep. 12/07/2012,
Caprioli, Rv. 253587) – l’errore in ordine alla sostituzione della pena principale travolge
l’intero accordo, determinando l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
3.6. Della quale va annullata anche la statuizione che dispone la sospensione della
patente di guida per sei mesi: la ricorrenza della più volte ricordata aggravante dell’aver
cagionato un incidente stradale importa l’elevazione ad un anno della durata minima di
tale sanzione amministrativa accessoria.

4. Il motivo di ricorso che investe l’omessa statuizione del fermo amministrativo del
veicolo è manifestamente infondato: il capo di imputazione non indica che il veicolo
condotto in stato di ebbrezza si apparteneva al Seccia ed il ricorrente non ha fatto
fronte all’onere di inequivoca “individuazione” e di specifica “rappresentazione” degli atti
processuali ritenuti rilevanti in relazione alla doglianza dedotta.

3.4. Risulta quindi confermato che la pena principale determinata dalle parti è stata

5. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio e va disposta la
trasmissione degli atti al Tribunale di L’Aquila per l’ulteriore corso.
P .Q.M.
Annulla senza rinvio.

Così deciso nella camera di consiglio del 13.12.2013.

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