Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17820 del 26/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 17820 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE ANGELIS CARLO – RINUNCIA AL RICORSO – N. IL
13/05/1956
avverso la sentenza n. 2170/2013 TRIBUNALE di LUCCA, del
18/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
lette/seMe le conclusioni del PG Dott.
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A.1

Uditi di nsor Avv.;

Data Udienza: 26/11/2013

Fatto e diritto

De Angelis Carlo ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Lucca, emessa il
18/4/2013 ai sensi degli artt. 444 ss. C.p.p.
Deduce violazione di legge, osservando che la contestazione e la determinazione della pena
avevano erroneamente tenuto conto dell’estinzione a ogni effetto penale della recidiva,
correlata a condanne estinte a seguito dell’esito positivo dell’affidamento in prova.

dal difensore.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia ai sensi dell’art. 591 c.p.p.,
comma 1, lett. d), in relazione all’art. 589 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di
colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.

P. q. m.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
a quello della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/11/2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Il ricorrente ha fatto pervenire rinuncia al ricorso, con sottoscrizione debitamente autenticata

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