Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17820 del 20/12/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17820 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FERRAI DAVIDE nato il 28/08/1976 a BRESCIA
avverso la sentenza del 20/02/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere MIRELLA CERVADORO;
Data Udienza: 20/12/2017
RG. 26496/2017 Ferrai Davide
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Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della
sentenza per erronea applicazione della legge penale, carenza ed illogicità della motivazione in
ordine_ al giudizio di responsabilità per il reato di estorsione e al nesso tra la violenza esercitata
dall’imputato e la condotta posta in essere dall’imputato (art.606 lett.b) e), c.p.p.).
Con memoria pervenuta in data 1.12.2017,i1 ricorrente insiste nell’accoglimento del ricorso
e la sua assegnazione ad altra sezione.
Nel ricorso si prospettano valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelli cui è
infondate dal giudice del gravame. Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di
legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e
l’argomentare scevro da vizi logici (Cass. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794), e la
mancanza di specificità dei motivi va poi apprezzata non solo per la loro indeterminatezza, ma
anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1
lette c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV n.5191/2000 Rv.216473).
La sentenza impugnata va, poi, necessariamente integrata con quella, conforme nella
ricostruzione dei fatti, di primo grado; quando, infatti, le sentenze di primo e secondo grado
concordano nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle
rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza si salda con quella precedente
(Cass.Sez.I, n.8886/2000, Sangiorgi).
Tanto premesso, rileva il Collegio che le motivazioni svolte dal giudice d’appello non
risultano viziate da illogicità manifeste e sono infine esaustive, sia in punto responsabilità che in
ordine alla sussistenza del reato in quanto dalle risultanze processuali è emerso con certezza — e
ciò nonostante il ridimensionamento dei fatti in sede dibattimentale da parte del Ferrai Giuseppe
in ragione del legame che lo lega comunque al figlio – che le percosse inferte dal figlio al padre
fossero finalizzate ai prelievi di contante (v.pagg.4-5 della sentenza impugnata).
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal
ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si determina equitativamente in Euro 2000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali
ella somma di Euro 2000 in favore della Cassa delle ammend
Re a, 0.12.2017
pervenuto il giudice d’appello e vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute