Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17819 del 20/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17819 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
LE BAHTRI ADIL nato il 09/01/1979
TIFAF YOUSSEF nato il 01/01/1986

avverso la sentenza del 11/05/2017 del GIP TRIBUNALE di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere MIRELLA CERVADORO;

Data Udienza: 20/12/2017

R.G. 26220/2017 Tifaf – Le Bahtri

Considerato che:
I ricorrenti chiedono l’annullamento della sentenza in epigrafe, e

deducono la

violazione dell’art.129 c.p.p. e vizio di motivazione sul punto (art.606 lett.b) ed e) c.p.p.)
Rileva il Collegio che il/i ricorso/i è/sono, da un lato, privo/i della specificità prescritta
dall’art. 581, lett. c) in relazione all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro, manifestamente infondato/i, in
quanto la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti,

pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione,
soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di
non Punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Cass. Sez.I, Sent.n. 4688 /2007 Rv. 236622).
In tema di patteggiamento, una volta che l’accordo tra le parti sia stato ratificato dal
giudice con la sentenza di applicazione della pena, non è poi consentito, fuori dai casi di palese
incongruenza, censurare il provvedimento in punto di qualificazione giuridica del fatto e di
ricorrenza delle circostanze, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione, ricorrendo
in proposito un dovere di specifica argomentazione solo per il caso che l’accordo abbia
presupposto una modifica dell’imputazione originaria (Cass.Sez.VI, sentenza n. 32004/2003
Rv. 228405).
Risultando dal testo della gravata sentenza che il giudice ha verificato l’ insussistenza di
elementi che importino decisioni ex art. 129 c.p.p. ed effettuato, con esito positivo per la
ratifica del patto, l’indagine in ordine alla determinazione della pena, l’obbligo di motivazione è
stato assolto.
I ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost.sent.n.186/2000),
si determina equitativamente in Euro 2000 ciascuno.

PQM

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
della symiia di Euro 2000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Romfi’ 12.2017

escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc.

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