Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17818 del 26/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 17818 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SANTULLI FRANCESCO N. IL 20/12/1952
avverso l’ordinanza n. 160/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
15/12/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
1ette/s9itite le conclusioni del PG Dott.
Luz.
/’ am th« C42 ,744..e
co-c‹ 2fit-u/L0

Xnega4.A4R4-12-

Ir

Uditi d’ nsor Avv.;

Data Udienza: 26/11/2013

I

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza in data 15/12/2011 la Corte di Appello di Napoli rigettava la
richiesta di riparazione proposta da Santulli Francesco in relazione all’ingiusta
detenzione sofferta dal 18/11/2008 al 16/12/2008 in carcere quale indagato per il
reato di cui agli artt. 81 cpv, 110, 56 e 629, I e II c. c.p., per essersi avvalso a fini
estorsivi della forza intimidatrice del clan Cava e Genovese, in concorso, tra gli altri,

commesso il fatto con sentenza passata il giudicato.
2.La Corte ravvisava colpa grave, ostativa al riconoscimento dell’indennizzo, nel
comportamento tenuto dall’imputato. Rilevava che il predetto, in contatto con :e
Pagano per motivi lavorativi, aveva accettato con grave imprudenza e negligenza
l’invito di quest’ultimo, soggetto che sapeva di essere pericoloso ed appartenente
ad un gruppo criminale, di porsi come intermediario in una lite da poco sorta tra
quest’ultimo e gli imprenditori Pecchia, pur non conoscendo con esattezza le ragioni
del contrasto.
3. Avverso la richiamata ordinanza propone ricorso per cassazione il Santulli, a
mezzo del difensore, deducendo errata interpretazione degli elementi offerti dal
processo e travisamento della prova. Evidenzia che l’oggetto specifico dell’eventuale
colpa grave non può essere rappresentato, come nella specie, dai medesimi
elementi posti a fondamento della pronuncia assolutoria. Osserva, inoltre, che, a
fronte del contatto intervenuto tra il Pagano e il Pecchia, la circostanza, non negata,
dell’inconsapevolezza da parte del Santulli di eventuali attività illecite del primo in
danno del Pecchia„ avrebbe dovuto condurre al riconoscimento dell’indennizzo, non
potendo avere incidenza in termini di contiguità criminale la condotta connotata da
mancanza di consapevolezza dell’illiceità dell’altrui condotta. Rileva, infine, che alla
Corte territoriale era sfuggito l’effettivo ruolo svolto dal ricorrente nel contesto dei
fatti, consistente non in un contributo concorsuale negli stessi, ma in un intervento
atto a consentire al Pagano di ottenere la restituzione del veicolo detenuto dal
Pecchia.
4. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, chiede l’annullamento con rinvio
dell’ordinanza impugnata, rilevando la fondatezza del ricorso. Il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, con propria memoria illustrativa, chiede dichiararsi
l’inammissibilità, o, in subordine, pronunciarsi il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

4. Il ricorso va rigettato per le ragioni di seguito esposte.

con Pagano Beniamino. Il Santulli era stato di seguito assolto per non aver

Come è noto, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice di merito,
per valutare se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo
o colpa grave, deve valutare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi
probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che
rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o
regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione che, se
adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. Al riguardo, il giudice

tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine
di stabilire, con valutazione ex ante – e secondo un iter logico motivazionale del
tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale
condotta integri estremi di reato ma solo se sia stata il presupposto che abbia
ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa
apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla
detenzione con rapporto di “causa ad effetto” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 34559 del
26/06/2002, dep. 15/10/2002, De Benedictis, Rv. 222263). Il giudice della
riparazione, cioè, ben può rivalutare, ai fini dell’accertamento del diritto alla
riparazione e non della penale responsabilità, i fatti accertati o non esclusi dai
giudici del merito (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 27397 del 10/06/2010,
dep. 14/07/2010, Rv. 247867). La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha chiarito
che il piano valutativo del tutto diverso tra le condotte da considerare per la
sussistenza delle condizioni per la liquidazione dell’equo indennizzo e gli elementi
posti a base della decisione da parte del giudice della cognizione dimostra che tutti
gli elementi probatori devono essere rivalutati, in quanto, pur se ritenuti
insufficienti ai fini della dichiarazione di responsabilità, possono essere tali da
configurare il dolo o la colpa grave, soprattutto nel momento dell’emissione della
misura cautelare personale (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 10987 del 15/02/2007,
dep. 15/03/2007, Rv. 236508). Condotte rilevanti in tal senso possono essere di
tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato
l’adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (autoincolpazione,
silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal
giudice della cognizione.
4.1 Ciò premesso, è da rilevare che correttamente i giudici del merito hanno
rilevato la sussistenza in capo al ricorrente della colpa grave ostativa alla
concessione dell’indennizzo, in conformità ai parametri giurisprudenziali suindicati.
Quanto al primo profilo di doglianza, si evidenzia che nessun vizio sussiste per
avere la Corte rigettato l’istanza di riparazione in ragione degli stessi elementi che il
giudice della cautela aveva posto a fondamento del provvedimento cautelare.

3

deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta

Ed invero solo con riferimento alle ipotesi riconducibili al secondo comma dell’art.
314 c.p.p. è stato affermato (Cass. S.U. 32383/2010) che la possibilità del diniego
del diritto alla riparazione per effetto della condizione ostativa della condotta
sinergica del soggetto rimane preclusa in riferimento ai casi in cui l’accertamento
dell’insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura custodiale
avvenga sulla base degli stessi precisi elementi che il giudice della cautela aveva a
disposizione. Ciò attiene alla configurazione normativa del diritto alla riparazione

governa la condizione stessa, infatti, prende in considerazione (in modo differente
rispetto all’ipotesi di cui al primo comma) l’insussistenza ab origine delle condizioni
per l’adozione o il mantenimento della misura. Differenti, al contrario, appaiono i
presupposti da prendere in considerazione con riferimento alle ipotesi di cui ai due
commi dell’art. 314 c.p.p., con la conseguenza che le stesse non possono essere
assimilate, poiché soltanto nella seconda il dato normativo pone a fondamento della
riparazione l’esistenza di un sostanziale errore di valutazione del giudice della
cautela. Ne consegue che, ove sia richiesta la riparazione in forza del primo comma
dell’art. 314 c.p.p., ben possono essere presi in considerazione, anche in via
esclusiva, gli elementi originariamente valutati in funzione dell’emissione della
misura cautelare.
Quanto agli altri profili di censura, si osserva che la decisione dei giudici territoriali
appare logica e congruamente motivata alla luce delle emergenze fattuali
evidenziate. Pacifico, infatti, che il ricorrente svolse una sorta di attività di
intermediazione tra il Pagano e il Pecchia e che fosse consapevole, altresì, della
cattiva fama del Pagano e del suo inserimento in un più ampio contesto illecito
(inequivoca in tal senso l’espressione “sono gente di merda … questi sono
gentaglia”, riferita da Pecchia Stefano come pronunciata dal Pecchia in sede di
indagini ai Carabinieri). Tutto ciò imponeva al Santulli, secondo i canoni della
normale diligenza, di rimanere estraneo a una situazione nella quale qualsiasi
intervento era suscettibile di essere interpretato come partecipazione o, quanto
meno, contiguità con l’attività criminosa dello stesso Pagano, talché egli, nel
prestare la propria attività d’intermediazione, deve ritenersi aver accettato il rischio
di essere scambiato per un sodale del Pagano. In tale contesto l’affermata
inconsapevolezza del ricorrente riguardo all’attività estorsiva posta in essere in
danno dei fratelli Pecchia non esclude la ricorrenza della ritenuta colpa grave.
5.Ne consegue che il ricorso, fondato su un’inaccettabile commistione di piani
motivazionali tra la sentenza assolutoria di merito e la riconsiderazione dei
medesimi elementi in sede di esame della condotta risarcitoria, deve essere
rigettato.

4

nell’ipotesi prevista dal secondo comma dell’art. 314: il meccanismo ‘causale’ che

6. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali, oltre alla rifusione delle spese di questo giudizio sostenute dal
Ministero, liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

cassazione dal Ministero dell’Economia liquidate in € 750,00.

Così deciso in Roma il 26-11-2013.

spese processuali nonché al pagamento delle spese sostenute per questo giudizio di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA