Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17817 del 20/12/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17817 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SERENO LUCA nato il 03/12/1993 a PORTOMAGGIORE
avverso la sentenza del 06/12/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere MIRELLA CERVADORO;
Data Udienza: 20/12/2017
R.G. 20168/2017 Sereno
Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo in modo
del tutto generico la carenza di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, e al
Nelle more è pervenuta, tramite l’Ufficio Matricola della Casa Circondariale di
Parma, ove lo stesso è detenuto, la rinuncia dell’imputato al ricorso.
Va dichiarata, pertanto l’inammissibilità del ricorso cui consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
r‘onché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso(v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si
determina equitativamente in Euro 500.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 500 in favore della Cassa delle ammende.
Roma,
12.2017
trattamento sanzionatorio.