Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17815 del 20/12/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17815 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CICALESE NATALE nato il 02/01/1966 a SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO
avverso la sentenza del 25/10/2016 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere MIRELLA CERVADORO;
Data Udienza: 20/12/2017
R.G. 14149/2017 Cicalese
Osserva
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce la manifesta
illogicità della motivazione in riferimento al giudizio di responsabilità per tutti i reati ritenuti
in sentenza.
E’, infatti, sufficiente osservare che si tratta di una doglianza del tutto generica, e
priva di qualsivoglia elemento di collegamento con la vicenda concreta sottoposta
all’esame della Corte; in quanto tale, del tutto inidonea ad introdurre legittimamente il
ricorso davanti a questa Corte.
Viceversa, la motivazione della Corte territoriale, resa all’esito di un
approfondimento del quadro probatorio e degli elementi che avrebbero potuto essere
oggetto di interpretazione alternativa, e quindi doverosamente ancorata ai profili fattuali
della vicenda, appare esauriente in relazione a tutti i motivi d’appello, nonché coerente e
rispondente agli elementi presi in considerazione e non denota alcun deficit valutativo.
Quanto descritto in narrativa dimostra che la Corte d’appello ha sviluppato una specifica
descrizione degli elementi di prova posti a fondamento della pronuncia resa dal giudice di
primo grado e, con proprio ragionamento probatorio, ha condiviso la selezione di essi e le
valutazioni espresse.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorso (v.Corte
Cost.sent.186/2000), si determina equitativamente in Euro 2000.
PQM
ffichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
proces
Ro
e della somma di Euro 2000 in favore deila Cassa delle ammende.
12.2017
Il ricorso è inammissibile.