Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17814 del 20/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17814 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
SHEREMETI FAT3ON nato il 09/09/1985
HAMZA ALFRED nato il 11/02/1978

avverso la sentenza del 20/12/2016 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere MIRELLA CERVADORO;

Data Udienza: 20/12/2017

RG. 14015/2017 Sherenneti – Hamza

Considerato che:
.I ricorrenti chiedono l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo entrambi la
nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale, carenza ed illogicità della
motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, alla qualificazione giuridica del fatto anche in
relazione al principio di offensività, il solo Sheremeti anche in relazione alla determinazione della
pena, all’offerta reale e alla sua congruità (art.606 lett.b) e), c.p.p.).
Nel ricorso si prospettano valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelli cui è

infondate dal giudice del gravame. Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di
legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e
l’argomentare scevro da vizi logici (Cass. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794), e la
mancanza di specificità dei motivi va poi apprezzata non solo per la loro indeterminatezza, ma
anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1
lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV n.5191/2000 Rv.216473).
‘La sentenza impugnata va, poi, necessariamente integrata con quella, conforme nella
ricostruzione dei fatti, di primo grado; quando, infatti, le sentenze di primo e secondo grado
concordano nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle
rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza si salda con quella precedente
(Cass.Sez.I, n.8886/2000, Sangiorgi).
Tanto premesso, rileva il Collegio che le motivazioni svolte dal giudice d’appello non
risultano viziate da illogicità manifeste e sono infine esaustive, sia in punto responsabilità che in
ordine alla sussistenza del reato (in particolare alla sottrazione del bene e all’uso della violenza
per conseguire il mantenimento del possesso v.pag.2 e 3 della sentenza impugnata), e gni
diniego dell’attenuante del risarcimento del danno in considerazione del danno morale oltre che
fisico patito dalle parti offese (v.pag.3 della sentenza impugnata). L’offerta reale è stata
comunque positivamente valutata dalla Corte al fine di concedere le attenuanti generiche
prevalenti sull’aggravante contestata.
I ricorsi vanno dichiarato quindi inammissibili. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore’ della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal
ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si determina equitativannente in Euro 2000 ciascuno.
PQM

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
e della sonnm
Ro

i Euro 2000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
.12.2017

DEPOSITATA

pervenuto il giudice d’appello e vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute

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