Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17813 del 25/03/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 17813 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CATANIA FABIO N. IL 19/06/1981
avverso la sentenza n. 72/2012 TRIBUNALE di PALERMO, del
14/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/03/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.

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Dott. Giuseppe Volpe, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso;

t i o, per la parte cwile,TAn
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Data Udienza: 25/03/2014

RITENUTO IN FATTO
1. In data 14/05/2013 il Tribunale di Palermo ha confermato la sentenza
emessa il 19/06/2012 dal Giudice di pace di Palermo, che aveva dichiarato
Catania Fabio responsabile del reato di cui all’art. 590, comma 1, cod. pen., per
avere cagionato il 31 ottobre 2006 a Garagliano Giovanna Maria lesioni personali
con esiti invalidanti a causa di negligenza ed imperizia, nonché per inosservanza
di leggi e regolamenti (art. 141, commi 3 e 8, d.P.R. 30 aprile 1992, n. 285) e,

Castellana ad una velocità non commisurata alle circostanze di luogo (prossimità
di attraversamenti pedonali), tale da non consentirgli di rallentare o anche di
fermarsi per evitare di investire il pedone, che in quel frangente stava
transitando sull’attraversamento pedonale, condannandolo alla pena di euro
2.000,00 di multa, oltre al risarcimento del danno nei confronti della parte civile,
da quantificarsi in separato giudizio.

2. Il Tribunale ha disatteso i motivi di appello ritenendo che, sulla base delle
emergenze istruttorie, non potesse escludersi la possibilità di avvistamento del
pedone da parte dell’automobilista, desumendo la velocità eccessiva di marcia
dell’autoveicolo dalla circostanza che la donna investita fosse stata ritrovata a
terra ben oltre le strisce pedonali perché, dopo essere stata caricata sul cofano
anteriore dell’automobile, era stata trasportata più avanti e scaricata a terra a
seguito della frenata azionata dall’automobilista solo dopo l’impatto, per un
tratto di circa 9 metri. Il Tribunale ha applicato la norma cautelare prevista
dall’art. 141 cod. strada, ritenendo che l’imputato non avesse rispettato l’obbligo
di regolare la velocità in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza e in modo
da conservare il controllo del veicolo ed essere in grado di compiere tutte le
manovre necessarie, tra le quali l’arresto del veicolo entro i limiti del suo campo
di visibilità.

3.

Ricorre per cassazione Fabio Catania con unico, articolato, motivo

censurando la sentenza impugnata per violazione di legge e vizi di motivazione.
Il ricorrente sostiene che la sentenza di appello avrebbe utilizzato
argomentazioni che si pongono in contrasto con le prove formatesi nel corso
dell’istruttoria dibattimentale, deducendo che non è stata raggiunta la prova
della sua responsabilità nella causazione del sinistro, non essendo provato che
l’autovettura da lui condotta stesse procedendo ad una velocità superiore a
quella consentita in quel tratto di strada, posto che i testimoni non erano stati in
grado di affermare quale potesse essere la velocità del mezzo. Le dichiarazioni
2

in particolare, perché percorreva a bordo dell’autovettura Fiat Uno Viale
,
Michelangelo con direttrice di marcia da Viale Regione Siciliana verso via

della persona offesa, si assume, sono apparse confuse e il Tribunale avrebbe
illogicamente affermato che tale stato confusionale derivasse dal trauma subito.
Secondo il ricorrente, l’attraversamento della sede stradale da parte del pedone
sarebbe stato talmente repentino da non consentirgli alcuna manovra di
emergenza, dovendosi escludere l’incidenza causale della sua condotta nella
determinazione dell’evento lesivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Nella giurisprudenza di legittimità è stato più volte enunciato il principio
secondo cui la ricostruzione di un incidente stradale nelle sue dinamiche e nella
sua eziologia, la valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada,
l’accertamento delle relative responsabilità, la determinazione dell’efficienza
causale di ciascuna colpa concorrente, sono rimesse al Giudice di merito ed
integrano una serie di apprezzamenti di fatto, sottratti al sindacato di legittimità
se sorretti da adeguata motivazione. Nella concreta fattispecie, la decisione
impugnata si presenta formalmente e sostanzialmente legittima e i suoi
contenuti motivazionali forniscono esauriente e persuasiva risposta ai quesiti
concernenti l’incidente stradale oggetto del processo.
2.1. In particolare, nella sentenza impugnata sono state indicate (pag.2) le
prove che hanno consentito di ricostruire la dinamica del sinistro, è stata fornita
(pagg.2-3) la descrizione dei luoghi, è stata assunta, come dato non contestato,
la posizione del pedone sulle strisce pedonali, è stato sottolineato (pag.3) che la
persona investita era stata trasportata sul cofano dell’auto e scaricata a terra,
dopo la frenata dell’auto, a circa nove metri dal punto dell’impatto. Da tali
emergenze istruttorie il Tribunale ha desunto, con argomentazione logica, sia
che l’imputato viaggiasse a velocità tale da non consentirgli di controllare il
veicolo, nonostante fosse in prossimità delle strisce pedonali, sia che la presenza
dell’attraversamento pedonale rendesse prevedibile la possibilità di incrociare un
pedone.

3. Il ricorrente ha svolto doglianze generiche in chiave di puro merito, che
tendono sostanzialmente ad una diversa valutazione delle risultanze processuali,
non consentita nel giudizio di legittimità. Va, infatti, ribadito quanto
ripetutamente affermato da questa Suprema Corte, ossia che il ricorso deve
dichiararsi inammissibile qualora l’atto difetti di specificità del motivo (art.581

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cod.proc.pen.) ovvero sia sostanzialmente tendente ad una rivalutazione in fatto
(a rt.606 cod. proc. pen .).
3.1. Deve rilevarsi, in particolare, che le doglianze difensive qui proposte
fanno riferimento al contenuto delle deposizioni testimoniali per argomentare
l’asserito travisamento delle prove ma svolgono, a ben vedere, eccezioni in
punto di fatto, poiché non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione
impugnata ovvero a travisamento della prova, ma dirette a censurare le
valutazioni operate dal Giudice di merito sotto il profilo del nesso di causalità, sul

sia stata circostanza sopravvenuta, idonea da sola a cagionare l’evento. Tale
presupposto è stato con logica argomentazione escluso dal Giudice di primo
grado, la cui pronuncia conforme integra la sentenza impugnata (Sez. 2, n. 1309
del 22/11/1993, dep. 4/02/1994, Albergamo ed altri, Rv. 197250; Sez. 3, n.
13926 del 10/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615), laddove ha
evidenziato (pag.5) che l’impatto tra il veicolo e il pedone non fosse avvenuto in
prossimità del marciapiede, ma a circa due metri da questo.
3.2. Si chiede, in realtà, al Giudice di legittimità una rilettura degli atti
probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più
favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in
sede di legittimità perché in violazione della disciplina di cui all’art. 606 cod.
proc. pen. (Sez. 4, n. 31064 del 02/07/2002, P.O. in proc. Min. Tesoro,
Rv. 222217; Sez. 1, n. 10527 del 12/07/2000, Cucinotta, Rv. 217048; Sez. U,
n.6402 del 30/04/1997,Dessimone,Rv. 207944;Sez. U, n.930 del 13/12/1995,
dep. 29/01/1996, Clarke, Rv.203428). Infatti, nel momento del controllo di
legittimità, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito
proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne’ deve
condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa
giustificazione sia compatibile con il senso comune e con “i limiti di una plausibile
opinabilità di apprezzamento”, secondo una formula giurisprudenziale ricorrente
(Sez. 4, n.47891 del 28/09/2004, Mauro, Rv. 230568; Sez. 4, n.4842 del
2/12/2003, dep.6/02/2004, Elia, Rv. 229369).

4. Tanto premesso, il Collegio ritiene che il presente ricorso sia
inammissibile per difetto di specificità del motivo.
4.1. Tenuto conto della sentenza Corte Cost. n.186 del 13.06.2000 e
rilevato che non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”, alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’art.616 ,
cod.proc.pen. l’onere delle spese del procedimento e del versamento di una
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presupposto che l’attraversamento improvviso della strada da parte del pedone

somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione
delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di E.1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 25/03/2014

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