Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17813 del 20/12/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17813 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SIMONE FRANCESCO nato il 16/06/1958 a ANDRIA
avverso la sentenza del 19/09/2016 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere MIRELLA CERVADORO;
Data Udienza: 20/12/2017
R.G. 13697/2017 Simone
Osserva
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce la carenza di motivazione in
riferimento alla affermazione di responsabilità.
Il ricorso è inammissibile.
qualsivoglia elemento di collegamento con la vicenda concreta sottoposta all’esame della Corte e, in quanto
tale, del tutto inidonea ad introdurre legittimamente il ricorso davanti a questa Corte.
Viceversa, la motivazione della Corte territoriale, peraltro doverosamente ancorata ai profili fattuali
della vicenda, appare esauriente e del tutto congrua sia con riferimento all’affermazione di responsabilità che
con riferimento alla pena applicata.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i
profili di colpa emergenti dal ricorso(v.Corte Cost. sent.n.18612000), si determina equitativamente in Euro 2000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
di Euro 2000 in favore della Cassa delle ammende.
Roma,
2.2017
E’, infatti, sufficiente osservare che si tratta di una doglianza del tutto generica ed astratta, priva di