Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17810 del 20/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 17810 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SECK ABDOULAYE nato il 03/01/1969 a KAOLACK( SENEGAL)

avverso la sentenza del 11/10/2016 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere MIRELLA CERVADORO;

Data Udienza: 20/12/2017

R.G. 13522/2017 Seck
Osserva
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce l’erronea
applicazione dell’art.474 c.p. e la carenza di motivazione in relazione alla declaratoria di
responsabilità per i reati di cui agli artt.474 e 648 c.p.
Il ricorso è inammissibile; il ricorso è infatti fondato su motivi che ripropongono in modo
generico le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi
apprezzare la mancanza di specificità dei motivi, non solo per la loro indeterminatezza, ma

quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1
lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV n.5191/2000 Rv.216473).
Le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano poi viziate da illogicità
manifeste e sono infine esaustive, avendo la Corte risposto a tutte le doglianze contenute
nell’appello, e ribadito – in conformità dell’insegnamento di questa Corte (v. da ultimo,
Cass.Sez.II, n.12452/2008 Rv.239745) – che integra il delitto di cui all’art.474 c.p. la
detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, non rilevando – a tal fine la configurabilità della cosiddetta contraffazione grossolana, in quanto la norma citata, in via
principale e diretta tutela, non già la libera determinazione dell’acquirente, ma la pubblica
fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le
opere dell’ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione. La Corte d’Appello
ha quindi correttamente affermato che il delitto di ricettazione di cui all’art.648 c.p. e quello di
commercio di prodotti con segni falsi di cui all’art.474 c.p. possono concorrere, atteso che le
fattispecie incriminatici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra
le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, (Cass.Sez.Un. n.2347 del 9.5-7.6.2001,
Rv.219771).
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in Euro 2000.
PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della so di Euro 2000 in favore della Cassa delle ammende.
Roma 20. 2.2017
Il C

estensore

Il P

nte

anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA