Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17810 del 20/12/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17810 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SECK ABDOULAYE nato il 03/01/1969 a KAOLACK( SENEGAL)
avverso la sentenza del 11/10/2016 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere MIRELLA CERVADORO;
Data Udienza: 20/12/2017
R.G. 13522/2017 Seck
Osserva
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce l’erronea
applicazione dell’art.474 c.p. e la carenza di motivazione in relazione alla declaratoria di
responsabilità per i reati di cui agli artt.474 e 648 c.p.
Il ricorso è inammissibile; il ricorso è infatti fondato su motivi che ripropongono in modo
generico le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi
apprezzare la mancanza di specificità dei motivi, non solo per la loro indeterminatezza, ma
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1
lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV n.5191/2000 Rv.216473).
Le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano poi viziate da illogicità
manifeste e sono infine esaustive, avendo la Corte risposto a tutte le doglianze contenute
nell’appello, e ribadito – in conformità dell’insegnamento di questa Corte (v. da ultimo,
Cass.Sez.II, n.12452/2008 Rv.239745) – che integra il delitto di cui all’art.474 c.p. la
detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, non rilevando – a tal fine la configurabilità della cosiddetta contraffazione grossolana, in quanto la norma citata, in via
principale e diretta tutela, non già la libera determinazione dell’acquirente, ma la pubblica
fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le
opere dell’ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione. La Corte d’Appello
ha quindi correttamente affermato che il delitto di ricettazione di cui all’art.648 c.p. e quello di
commercio di prodotti con segni falsi di cui all’art.474 c.p. possono concorrere, atteso che le
fattispecie incriminatici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra
le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, (Cass.Sez.Un. n.2347 del 9.5-7.6.2001,
Rv.219771).
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in Euro 2000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della so di Euro 2000 in favore della Cassa delle ammende.
Roma 20. 2.2017
Il C
estensore
Il P
nte
anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e