Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17808 del 20/12/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17808 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PRIOLO DANILO nato il 18/10/1964 a CATANIA
avverso la sentenza del 13/11/2015 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere MIRELLA CERVADORO;
Data Udienza: 20/12/2017
RG.7735/2017 Priolo
Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della
. sentenza per violazione dell’art.606 lett.b) e), c.p.p. per erronea applicazione della legge penale,
carenza ed illogicità della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche in forma
prevalente e alla determinazione della pena.
-Nel ricorso vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal
giudice del gravame, e la mancanza di specificità dei motivi va apprezzata non solo per la loro
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo
ai sensi dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV n.5191/2000
Ftv.216473).
Ai fini del giudizio di comparazione, questa Corte ha, poi, precisato, con giurisprudenza
constante, che, trattandosi di una valutazione discrezionale, il giudice di merito non è tenuto a
prendere in considerazione tutte le circostanze prospettate dalle parti essendo, invece, sufficiente
che egli dia rilievo a quegli elementi ritenuti di valore decisivo con la conseguenza che debbono
considerarsi disattese, e non già pretermesse, tutte le argomentazioni e le risultanze non
espressamente esaminate, nell’implicito raffronto con gli elementi giudicati fondamentali
(v.Cass.Sez.II, Sent. n. 14463/2003 Rv. 228774).
Tanto premesso, rileva il Collegio che le motivazioni svolte dal giudice d’appello non
risultano viziate da illogicità manifeste e sono infine esaustive, sia in punto determinazione pena
che in ordine al diniego delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, in considerazione
pdella personalità dell’imputato. Vi è, dunque, una chiara indicazione delle ragioni del giudizio di
equivalenza che, valorizzando elementi indicativi della reale gravità dei fatti e della personalità
della colpevole, si rivela perfettamente in linea con i criteri legali e la finalità del giudizio di
comparazione tra le circostanze, che è, appunto, quella di valutazione della personalità del
colpevole e della entità del fatto onde conseguire il perfetto adattamento della pena al caso
concreto. Tale indicazione soddisfa dunque perfettamente le esigenze di motivazione, sul punto,
della decisone della Corte di merito.
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal
ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si determina equitativamente in Euro 2000.
PQM
dichia
inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processua e iella somma di Euro 2000 in favore della Cassa delle ammende.
20.12.2017
ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente,