Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17806 del 20/12/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17806 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MARCHESE VINCENZO nato il 13/08/1964 a NAPOLI
avverso la sentenza del 16/06/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere MIRELLA CERVADORO;
Data Udienza: 20/12/2017
RG. 7632/2017 Marchese
Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della
sentenza per violazione all’art.157 c.p. e 129 c.p.p., nonché vizio di motivazione (art.606
lett.b)ed e), c.p.p.).
L’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte d’Appello con motivazione
esente da evidenti vizi logici ha evidenziato come la condotta si sia consumata in epoca prossima
massimo di prescrizione di anni sette e mesi maggiorato di giorni di sospensione.
L’inammissibilità del ricorso per Cassazione preclude, poi, la declaratoria d’estinzione del
reato per prescrizione maturata successivamente alla decisione impugnata (cfr.Cass.Sez.III,
sent.n.42839/2009 Rv.244999).
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616
::.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
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della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal
ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si determina equitativamente in Euro 2000.
PQM
dichiara
processuali e
Ro
Il
inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamenI. delle spese
la somma di Euro 2000 in favore della Cassa delle ammende.
.12.2017
estensore
Il Pr .nte
alla denuncia del marzo 2008, e che alla data del 16 giugno 2015 non era decorso il termine