Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17806 del 07/03/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 17806 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ANCONA
nei confronti di:
DE MATTEIS ANTONIO N. IL 04/10/1964
avverso la sentenza n. 24/2012 TRIB.SEZ.DIST. di OSIMO, del
26/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/03/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE
vQ-.2-1
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. \C
Cr
cp,
che ha concluso per _P
atroze clQ912

/

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 07/03/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Ancona ricorre avverso la sentenza di
cui in epigrafe che, condannando De Matteis Antonio per il reato di cui all’articolo 186, comma
2 lett. c) e co. 2bis Cod. str., ha determinato la pena in un anno di arresto ed euro 4000 di

Deduce il ricorrente che nel caso che occupa è obbligatoria la revoca della patente di guida e
che il giudice è quindi incorso in violazione di legge disponendo la sospensione della medesima.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è fondato.
In rapporto al reato ritenuto nella sentenza impugnata, va rammentato che secondo la
previsione dell’art. 186, co. 2bis Cod. str., se il conducente in stato di ebbrezza provoca un
incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del medesimo art. 186 e al comma 3
dell’articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per
centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito. Qualora per il
conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad
un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal
quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è
sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI ed è fatta salva in ogni caso
l’applicazione dell’articolo 222.
La sentenza ha quindi erroneamente disposto la sospensione della patente di guida ed omesso
di disporre la revoca della stessa.

3. Ne consegue che la decisione impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente
alla disposta sospensione della patente, statuizione che deve essere eliminata; e va applicata,
in luogo di essa, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
Applicazione alla quale può provvedere direttamente questa Corte, non involgendo l’esercizio di
poteri discrezionali.
P.Q.M.
Annulla la impugnata sentenza senza rinvio, limitatamente alla disposizione che sospende la
patante di guida; dispone la revoca della patente stessa.
Così deciso nella camera di consiglio del 7.53.2014.

ammenda, ordinando la sospensione della patente di guida per un anno.

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