Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17804 del 20/12/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17804 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
GALLO DOMENICO SALVATORE nato il 30/03/1979 a AVERSA
PALMA VINCENZO nato il 15/01/1978 a VILLARICCA
avverso la sentenza del 28/06/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere MIRELLA CERVADORO;
Data Udienza: 20/12/2017
RG. 7613/2017 Gallo – Palma
Considerato che:
I ricorrenti chiedono l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo il Gallo la nullità
della sentenza in relazione al bilanciamento delle circostanze, alla dosimetria della pena,
all’aggravante delle più persone riunite di cui all’art.628 co.3 n.1, la recidiva, l’attenuante di cui
all’art.62 n.4 c.p., la riduzione per il rito abbreviato non ammesso (art.606 lett.b) e), c.p.p.); il
Palma la nullità della sentenza per violazione di legge in relazione all’art.62 n.4 c.p. e vizio di
motivazione sul punto (art.606 lett.b) e), c.p.p.).
giudice del gravame; i motivi pertanto vanno considerati non specifici, non solo per la loro
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo
ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente,
ai sensi dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV n.5191/2000
Rv.216473).
Le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano viziate da illogicità manifeste e
sono infine esaustive, in relazione a tutti i motivi dedotti dagli appellanti, e in particolare
all’aggravante delle più persone riunite in quanto il fatto che uno dei due fosse rimasto in
posizione defilata non attenua la portata intimidatoria; alla diminuente del rito per il rito
abbreviato non ammesso non essendosi dimostrato assolutamente indispensabile ai fini del
decidere l’esame dibattimentale della teste condizione della richiesta; all’attenuante del danno di
speciale tenuità stante la valutazione complessiva del pregiudizio; alla recidiva in considerazione
del numero e della specificità e prossimità dei precedenti; al giudizio di equivalenza in presenza di
un comportamento processuale poco significativo, di condotta odiosa e personalità allarmanti.
I ricorsi vanno dichiarati quindi inammissibili. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal
ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si determina equitativamente in Euro 2000 ciascuno.
PQM
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
e della so
di Euro 2000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
20.12.2017
sig1-e
t
estensore
Nei ricorsi vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal