Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17804 del 18/03/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 17804 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VASILE ANTONINO N. IL 12/10/1974
avverso la sentenza n. 315/2014 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
10/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/03/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. RoAn-uu -7) 21/1A226
c e ha concluso per “;),)}_)-13.- W2-e-k-A-Lik -in :-.3
Q-0-e’ /t. iA
(vv,–‘ r Q iQ_ (-\4,,,k „cc

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difenso “A’vv.

Data Udienza: 18/03/2015

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Perugia in parziale riforma della sentenza di primo grado
condannava il Vasile alla pena di anni due mesi 10 di reclusione ed euro 600 di
multa in relazione ai delitti di tentata rapina aggravata, lesioni ed evasione.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il

difensore

2.1. mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza
del nesso causale e dell’elemento psicologico con riguardo al reato di lesioni. La
lesione al pollice della vittima e doveva essere ricondotta alla rottura di una
vetrina espositiva causata dalla caduta dell’imputato ed era riconducibile
all’azione difensiva posta in essere dalla vittima; la Corte territoriale si era
limitata a valorizzare lo «spazio temporale» durante il quale la vittima aveva
riportato le lesioni, ma non la causa delle stesse soffermandosi esclusivamente
sul tempus dell’evento e non sul quomodo.
Analoga inadeguatezza motivazionale veniva rilevata con riguardo all’elemento
psicologico del reato di lesioni: la Corte d’appello aveva ritenuto esistente il
dolo eventuale senza che, nella motivazione, si facesse riferimento alla
effettiva e concreta previsione dell’evento, limitandosi l’analisi giudiziale solo
alla verifica della astratta prevedibilità dell’evento.
2.2. Inosservanza e violazione di legge penale in relazione agli artt. 41 comma 2
cod. pen. e 582 cod. pen.
Si rimarcava la errata applicazione dell’art. 41 comma 2 cod. pen. nella misura
in cui non venivano prese in considerazioni le concause del ferimento ritenute
idonee ad escludere la riconducibilità delle lesioni alla condotta dell’imputato.
2.3.Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli
artt. 43 e 582 cod. pen.
Si deduceva che la Corte territoriale si era limitata a ricostruire la componente
volontaristica del dolo in termini di accettazione del rischio senza valutare
l’esistenza della componente intellettiva relativa alla rappresentazione
dell’evento.
2.4. Difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle
attenuanti generiche. Si censurava la mancata valorizzazione del comportamento
processuale del Vasile e la scarsa gravità del fatto riconducibile alla scelta di
fare uso di un’arma giocattolo.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2

dell’imputato deducendo:

1.11 ricorso è infondato.
2. Con riguardo alle censure avanzate con il primo ed il terzo motivo di ricorso
in ordine alla dedotta interruzione del nesso causale tra la condotta attribuibile
al Vasile ed il ferimento patito dalla vittima della tentata rapina, il collegio
condivide l’orientamento giurisprudenziale secondo cui ai fini dell’apprezzamento
dell’eventuale interruzione del nesso tra condotta ed evento (articolo 41, comma
secondo, cod. pen.), il concetto di causa sopravvenuta da sola sufficiente a
determinare l’evento non si riferisce solo al caso di un processo causale del tutto

all’esclusione del rapporto causale si perverrebbe sulla base del principio
condizionalistico o dell’equivalenza delle cause di cui all’articolo 41, comma
primo, cod. pen.; la norma, invece, si applica anche nel caso di un processo non
completamente avulso dall’antecedente, ma caratterizzato da un percorso
causale completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed
eccezionale, ossia di un evento che non si verifica se non in casi del tutto
imprevedibili a seguito della causa presupposta (Cass. sez. 4 n. 1214 del
26/10/2005, dep 2006 Rv. 233173).
L’interruzione del rapporto dì causalità richiede dunque l’anomalia della causa
diretta, la quale pur connessa ufenomenicamente” alla causa remota deve
essere a questa non riconducibile secondo un nesso di causalità prevedibile;
solo lo sviluppo anomalo del percorso causale può condurre ad escludere la
riconducibilità dell’evento finale all’autore della condotta cui è imputabile
l’innesco del percorso causale.
Nel caso di specie la Corte territoriale, facendo buon governo di tali principio,
escludeva che sì fosse verificata l’interruzione del nesso causale, e riteneva iil
ferimento riconducibile all’azione posta in essere dal Vasile.
Il ferimento non rappresenta infatti uno sviluppo anomalo della tentata rapina
essendo ragionevolmente conseguente alle prevedibili reazioni della vittima.
2.

Anche la valutazione relativa all’esistenza dell’elemento psicologico,

contestata con il primo ed il terzo motivo di ricorso,

si presenta immune da

censure. La Corte territoriale riteneva accertato il dolo del reato di lesioni nella
dimensione eventuale deducendolo dalle modalità del fatto, in coerenza con le
indicazioni interpretative provenienti dalla Corte di legittimità, secondo cui
l’indagine psicologica per accertare il dolo eventuale dell’agente va compiuta
essenzialmente sul fatto, nel suo svolgimento reale, nonché sulle modalità
esecutive di esso e su ogni altro elemento obiettivo che concorra a dimostrare un
atteggiamento doloso, caratterizzato dall’intenzione o, meglio, dalla volontà di
agire, finalizzata intrinsecamente a uno scopo determinato e perseguito (Cass.
sez. 2, n. 3957 del 17/02/1993,Rv. 193919).
3

autonomo; in tal caso la disposizione sarebbe pressochè inutile, in quanto

Nelle dimensione complessa emergente dalla autorevole interpretazione offerta
dalle sezioni Unite la “accettazione del rischio” per configurare il dolo eventuale
comporta oltre alla componente rappresentativa anche una dimensione
intellettivo-volitiva che consenta di ritenere accertata: a) la rappresentazione
delle possibile verificazione dell’evento delittuoso come conseguenza del
comportamento che si sceglie di porre in essere; b) la volontà dell’evento,
seppure in una dimensione volitiva attenuata rispetto a quella che caratterizza
il dolo intenzionale o quello diretto.

rappresentativa del dolo che quella volitiva, riconducibili entrambe alla
riconosciuto atteggiamento soggettivo di “accettazione del rischio”, declinato
come consapevole rappresentazione e volizione attenuata dell’evento lesivo,
prevedibilmente conseguente alla condotta remota, ovvero al tentativo di
rapina. La Corte territoriale chiarisce infatti che «è da ritenere che quantomeno
sotto il profilo del dolo eventuale il Vasile abbia accettato il rischio di una
reazione del gioielliere e di lesioni che a seguito di tali azioni sarebbero
potute derivare» (pag 5 della sentenza impugnata). La descrizione delle modalità
del fatto ha consentito alla Corte territoriale di inferire e ritenere provate sia
la rappresentazione delle lesioni cha la loro comprensione nella sfera volitiva
dell’agente: rappresentazione e volizione sintetizzate nella formula della
accettazione del rischio; tale locuzione, tuttavia, nel caso di specie deve essere
letta in congiunzione con l’accertamento della modalità della condotta che hanno
consentito al collegio di merito di ritenere integrato l’elemento soggettivo. Il
richiamo alla capacità dimostrativa di tali modalità “riempie” di contenuti il
sintetico richiamo alla “accettazione del rischio” del verificarsi dell’evento lesivo.

4. Il motivo di ricorso con cui si censura la omessa motivazione delle generiche
è inammissibile.
La doglianza proposta con l’atto di appello si presentava generica e, dunque, a
sua volta inammissibile; l’appellante si limitava infatti a rilevare le circostanze
della emersione del fatto senza indicare con specificità e precisione gli elementi
idonei a supportare la concessione del beneficio.
Tale vizio di genericità dell’atto di appello può essere rilevato in sede di
legittimità: sul punto il collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale
secondo cui la inammissibilità dell’impugnazione non rilevata dal giudice di
secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le
determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale,
atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse
devono essere rilevate, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento
4

Nel caso di specie la Corte di appello ha valorizzato sia la dimensione

e‘

(Cass. sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Rv. 260359, Cass. sez. 4, n. 16399
del 3 ottobre 1990, rv. 185996).

5. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il
ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al
pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

L’estensore

Fre sente

Così deciso in Roma il 18 marzo 2015

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA