Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17802 del 20/12/2017
Penale Sent. Sez. 7 Num. 17802 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: CERVADORO MIRELLA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CAPPELLO SALVATORE nato il 03/12/1984 a MODICA
avverso la sentenza del 15/09/2016 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere MIRELLA CERVADORO;
Data Udienza: 20/12/2017
R.G. 7595/2017 Cappello
Sentenza
Considerato che:
Cappello Salvatore ricorre avverso la sentenza in epigrafe, e ne
chiede l’annullamento deducendo l’estinzione del reato per
remissione di querela intervenuta dopo la deliberazione della
Ed invero con verbale trasmesso dai Carabinieri della Stazione di
Regalbuto Catalano Puma Luigi ha rimesso la querela in data
27.1.2017, e la remissione è stata accettata dal querelato in data
28.1.2017.
Considerato che la remissione di querela, intervenuta in
pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata,
determina l’estinzione del reato che prevale su eventuali cause di
inammissibilità, e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità,
‘purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (v.Cass.Sez. U,
Sent n. 24246/2004 Rv. 227681), e che il reato in questione (truffa)
è procedibile a querela di parte, la sentenza va annullata senza
rinvio, perché il reato è estinto per remissione di querela. Nulla
avendo diversamente convenuto le parti nell’atto di remissione, le
spese del procedimento sono a carico del querelato come per legge ai
sensi dell’art.340 c.p.p.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reato è
estinto per intervenuta remissione di querela. Condanna il querelato
.al pagam
Ro
delle spese processuali.
.12.2017
sentenza d’appello.