Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1780 del 11/12/2012
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1780 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI VIRGINIO ADOLFO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GIANFREDA MARCO N. IL 13/02/1978
avverso l’ordinanza n. 1001/2012 TRIB. LIBERTA’ di MILANO, del
19/06/2012
sentita la relazione fatta dal Presidente Dott. ADOLFO DI VIRGINIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. C 0,14
L…e.
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41;
2.;;TAT
Uditi difens Avv.;
p),
Data Udienza: 11/12/2012
I rilievi del ricorrente sui gravi indizi di colpevolezza si traducono nella prospettazione di
una valutazione alternativa degli elementi di fatto posti a fondamento dell’ordinanza, a fronte di una
motivazione puntuale ed analitica in nessun modo qualificabile come carente o manifestamente
illogica. Essi appaiono inoltre privi della richiesta specificità, non confrontandosi con le
argomentazioni dell’ordinanza ed estrapolando dal contesto circostanze isolate, arbitrariamente
assunte come tali da porre in questione il fondamento dell’intera ipotesi accusatoria.
Manifestamente infondate appaiono le considerazioni relative alla configurabilità dell’ipotesi
attenuata, ad ogni evidenza incompatibile con la sistematicità delle condotte delittuose reiterate
entro un arco ristretto di tempo e denotantti una inclinazione al delitto particolarmente accentuata.
Ciò posto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Consegue alla dichiarazione di
inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di E
1000, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di E 1000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria
per gli adempimenti di cui all’art. 94 c.1 ter disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, all’udienza dell’Il dicembre 2012
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Ricorre per il tramite del proprio difensore Gianfreda Marco avverso ordinanza del
Tribunale di Milano in data 9.6.2012, che ha confermato la misura della custodia cautelare in
carcere applicatagli per svariati episodi di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Deduce
vizio di motivazione in punto di gravi indizi di colpevolezza e segnatamente in ordine
all’esclusione dell’ipotesi attenuata di cui al quinto comma dell’art. 73 d.p.r. n.309/90.