Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17799 del 20/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17799 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PERHAM LORAN JOHN nato il 18/07/1974 a POZZUOLI

avverso la sentenza del 15/06/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere MIRELLA CERVADORO;

Data Udienza: 20/12/2017

4

RG. 7507/2017 Perham Loran John

Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della
sentenza per erronea applicazione della legge penale, carenza ed illogicità della motivazione in
ordine alla determinazione della pena (art.606 lett.b) e), c.p.p.).
Nel ricorso si prospettano valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelli cui è
pervenuto il giudice d’appello e vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute

legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e
l’argomentare scevro da vizi logici (Cass. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794), e la
mancanza di specificità dei motivi va poi apprezzata non solo per la loro indeterminatezza, ma
anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e
quelle’poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente, ai sensi dell’art.591,
lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV n.5191/2000 Rv.216473).
Tanto premesso, rileva il Collegio che le motivazioni svolte dal giudice d’appello in sede di
rinvio per la rideterminazione della pena non risultano viziate da illogicità manifeste e sono infine
esaustive, avendo la Corte ridottr( la pena in continuazione in relazione alli violazioni della legge
armi di cui ai cai 14A), 14B) e 14C) in anni uno di reclusione, come pertoimputato Gargiulo in
considerazione del contributo materiale e morale sostanzialmente sovrapponibile.
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal
ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si determina equitativamente in Euro 2000.

PQM

dichiara
processuali e

•nammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
somma di Euro 2000 in favore della Cassa delle ammen

Rom , 20 12.2017

infondate dal giudice del gravame. Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di

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