Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17796 del 20/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17796 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE MARCO TIZIANA nato il 25/04/1972 a NAPOLI

avverso la sentenza del 10/05/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere MIRELLA CERVADORO;

Data Udienza: 20/12/2017

RG.7458/2017 De Marco
Considerato che:
La ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della
sentenza per erronea applicazione della legge penale, carenza ed illogicità della motivazione in
ordine al giudizio di responsabilità, alla capacità ex art.89 c.p. e alla recidiva (art.606 lett.b) e),
c.p.p.).
Nel ricorso si prospettano valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelli cui è
pervenuto il giudice d’appello e vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute
infondate dal giudice del gravame. Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di
legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e

mancanza di specificità dei motivi va poi apprezzata non solo per la loro indeterminatezza, ma
anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1
lette c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV n.5191/2000 Rv.216473).
La sentenza impugnata va, poi, necessariamente integrata con quella, conforme nella
ricostruzione dei fatti, di primo grado; quando, infatti, le sentenze di primo e secondo grado
concordano nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle
rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza si salda con quella precedente
(Cass.Sez.I, n.8886/2000, Sangiorgi).
Tanto premesso, rileva il Collegio che le motivazioni svolte dal giudice d’appello non
risultano viziate da illogicità manifeste e sono infine esaustive, sia in punto responsabilità che in
ordine alla capacità dell’imputata, già riconosciuta parzialmente capace di intendere e di volere.
Attesa la concreta rilevanza del vizio parziale di mente e alle motivazioni che hanno giustificato il
riconoscimento delle attenuanti generiche, all’imputata è stata concessa la prevalenza del vizio
parziale di mente e delle attenuanti generiche sulla recidiva e sull’aggravante di cui al capo a); e
pertanto l’impugnazione tesa ad ottenere l’esclusione della recidiva già ritenuta subvalente è
inammissibile per carenza di interesse (cfr.Cass.Sez.V. sent.n.2311/2015 Rv.266056; Sez.II
sent.n.38697/2015 Rv.264803). Peraltro, la Corte ha a riguardo fornito ampia e congrua
motivazione circa la sussistenza della recidiva essendo i precedenti della De Marco significativi di
una più elevata pericolosità e capacità delinquenziale.
.1l ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento,
in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti
dal ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si determina equitativamente in Euro 2000.
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inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagai ento delle spese
Ha somma di Euro 2000 in favore della Cassa delle ammende
0.12.2017
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l’argomentare scevro da vizi logici (Cass. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794), e la

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