Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17795 del 20/12/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17795 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TROCA ALLAMAN nato il 27/03/1984
avverso la sentenza del 14/05/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere MIRELLA CERVADORO;
Data Udienza: 20/12/2017
RG. 7356/2017 Troca Allannan
Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della
.er-it.enza per erronea applicazione della legge penale (art.192 c.p.p.), carenza ed illogicità della
motivazione in ordine al giudizio di responsabilità (art.606 lett.b) e), c.p.p.).
Nel ricorso si prospettano valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelli cui è
pervenuto il giudice d’appello e vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute
legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e
l’argomentare scevro da vizi logici (Cass. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794), e la
mancanza di specificità dei motivi va poi apprezzata non solo per la loro indeterminatezza, ma
anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1
lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV n.5191/2000 Rv.216473).
La sentenza impugnata va, poi, necessariamente integrata con quella, conforme nella
ricostruzione dei fatti, di primo grado; quando, infatti, le sentenze di primo e secondo grado
concordano nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle
r,soettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza si salda con quella precedente
(Cass.Sez.I, n.8886/2000, Sangiorgi).
Tanto premesso, rileva il Collegio che le motivazioni svolte dal giudice d’appello non
risultano viziate da illogicità manifeste e sono infine esaustive, sia in punto responsabilità che in
ordine alla sussistenza del reato di ricettazione dell’autovettura attesa la riferibilità all’imputato
della carta di circolazione anch’essa di provenienza da reato e riempita con i dati identificativi
della vettura medesima (v.pagg.1-2 della sentenza impugnata).
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ai versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal
ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si determina equitativamente in Euro 2000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
ella somma di Euro 2000 in favore della Cassa delle ammen
20.12.2017
re estensore
Il P
ente
infondate dal giudice del gravame. Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di