Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17794 del 20/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17794 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PIAGGIO ROBERTO nato il 05/06/1967 a CHIAVARI
avverso la sentenza del 27/09/2016 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere MIRELLA CERVADORO;

Data Udienza: 20/12/2017

RG. 7148/2017 Piaggio

Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della
sentenza per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ha
ritenuto erroneamente di concedere le circostanze attenuanti equivalenti alla aggravante
contestata, e poi ritenuto di inquadrare la condotta del Piaggio all’interno dei limiti edittali di cui
all’art.640 c.p. primo comma senza operare la riduzione della pena per le concesse attenuanti

Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte d’Appello di Genova con la sentenza
impugnata in parziale riforma della sentenza di primo grado, ritenuta l’equivalenza delle
attenuanti generiche già concesse rispetto all’aggravante contestata e di cui al secondo comma
dell’art.640 c.p., ha ridotto la pena inflitta al piaggio ad anni 1 di reclusione ed €400,00 di multa.
Considerato che l’ipotesi delittuosa di cui al primo comma dell’art.640 c.p. è punita con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da €51 a €1032, appare evidente che la Corte pur
formalmente dichiarando l’equivalenza abbia in realtà applicato la prevalenza delle attenuanti
generiche sull’aggravante contestata e determinato la pena in misura superiore ma di poco al
minimo edittale dell’ipotesi non aggravata.
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favc , re della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal
ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si determina equitadvamente in Euro 2000.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e ella somma di Euro 2000 in favore della Cassa delle ammende.
Ro

0.12.2017

generiche (art.606 lett. e), c.p.p.).

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