Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17793 del 20/12/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17793 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ARTIACO LUIGI nato il 23/01/1960 a ANCONA
avverso la sentenza del 25/02/2014 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere MIRELLA CERVADORO;
Data Udienza: 20/12/2017
, RG.7105/2017 Artiaco
Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della
sentenza per erronea applicazione della legge penale, carenza ed illogicità della motivazione in
ordine alla recidiva (art.606 lett.b) e), c.p.p.).
Nel ricorso si prospettano valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelli cui è
pervenuto il giudice d’appello e vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute
infonda” te dal giudice del gravame. Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di
legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e
l’argomentare scevro da vizi logici (Cass. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794), e la
mancanza di specificità dei motivi va poi apprezzata non solo per la loro indeterminatezza, ma
anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1
lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV n.5191/2000 Rv.216473).
Tanto premesso, rileva il Collegio che le motivazioni svolte dal giudice d’appello non
rst. tano viziate da illogicità manifeste e sono infine esaustive, anche in relazione alla ritenuta
rec:diva in considerazione dei precedenti dell’imputato già indicati nella sentenza di primo grado e
della condotta dello stesso che denota un’attività dai connotati marcatamente delittuosi, affatto
occasionale.
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal
ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si determina equitativamente in Euro 2000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali
Ila somma di Euro 2000 in favore della Cassa delle ammend
0.12.2017
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