Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17793 del 18/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17793 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CAMMINO MATILDE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) LATANZA DANILO MASSIMILIANO N. IL 08/11/1979
avverso la sentenza n. 1178/2005 CORTE APPELLO di L ‘AQUILA,
del 28/10/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATILDE CAMMINO;

Data Udienza: 18/12/2012

Con sentenza in data 28 ottobre 2010 la Corte di appello di L’Aquila confermava la sentenza
emessa il 21 aprile 2004 dal Tribunale di Pescara con la quale Latanza Danilo Massimiliano era
stato dichiarato colpevole del reato di ricettazione di un ciclomotore, commesso in Pescara il 16
agosto 2000, ed era stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa.
Avverso detta sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione.
Con il ricorso si deduce la carenza di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell’elemento
tenuità e delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile perché generico e, comunque, manifestamente infondato.
Quanto all’elemento soggettivo, con motivazione esauriente e logicamente coerente il giudice di
appello l’ha desunto dal mendacio dell’imputato circa la data di ricezione del ciclomotore, da un
non meglio individuato Luciano, indicata nell’ 1 1 agosto 2000 (mentre il ciclomotore era stato
rubato il 16 agosto 2000). La Corte territoriale ha fatto puntuale applicazione della consolidata
giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez.II 11 giugno 2008 n.25756, Nardino; sez.II 27 febbraio
1997 n.2436, Savic) secondo la quale la prova dell’elemento soggettivo del reato di ricettazione può
essere desunta dall’omessa -o non attendibile- indicazione da parte dell’imputato della provenienza
della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente
spiegabile con un acquisto in mala fede.
L’ipotesi attenuata prevista dall’art.648 secondo comma c.p. correttamente è stata negata
con riferimento alle complessive modalità del fatto, al valore del bene ricettato e ai precedenti
penali e giudiziari specifici dell’imputato. La Corte territoriale ha applicato puntualmente il
consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale la “particolare tenuità” che attenua il
delitto di ricettazione va desunta da una complessiva valutazione del fatto il quale, avendo riguardo
sia alle modalità dell’azione, sia alla personalità dell’imputato, sia al valore economico della res
ricettata, deve evidenziare una rilevanza criminosa assolutamente marginale (Cass. sez.II 9 maggio
2007 n.32832, Ferrari).
Del pari correttamente motivato è il diniego delle circostanze attenuanti generiche con
riferimento ai precedenti penali specifici dell’imputato. La sussistenza di circostanze attenuanti
rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal
giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché
la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione
neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti
indicati nell’interesse dell’imputato (Cass. sez.VI 24 settembre 2008 n.42688, Caridi; sez.VI 4
dicembre 2003 n.7707, Anaclerio). Pertanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche può

soggettivo del reato e al mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata del fatto di particolare

essere legittimamente fondato anche sull’apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o
soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri (Cass. sez.VI 28 maggio 1999 n.8668,
Milenkovic).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che,
alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e cons na il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla Cassa delle amm de di una somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 18 dicembre 201
il cons. est.

profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00.

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