Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17791 del 20/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17791 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
BRUNI ANDREA nato il 10/06/1980 a NAPOLI
FUMAROLO SALVATORE nato il 08/05/1973 a NAPOLI

avverso la sentenza del 07/07/2016 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere MIRELLA CERVADORO;

Data Udienza: 20/12/2017

RG.7008/2017 Bruni- Fumarolo

Considerato che:
I ricorrenti chiedono l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della
sentenza in relazione al giudizio di responsabilità, e alla qualificazione giuridica del fatto (art.606
lett.b) e), c.p.p.)Nei ricorsi vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal
giudice del gravame; i motivi pertanto vanno considerati non specifici, non solo per la loro
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della

ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente,
ai sensi dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV n.5191/2000
Rv.216473).
Le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano viziate da illogicità manifeste e
sono infine esaustive, sia in punto responsabilità che in ordine alla sussistenza del reato e alla
qualificazione giuridica del fatto di cui al capo c) in considerazione delle minacce pronunciate e
della loro serietà (v.pag.11 della sentenza)
I ricorsi vanno dichiarati quindi inammissibili. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal
ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si determina equitativamente in Euro 2000 ciascuno.

PQM

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
e della so

a di Euro 2000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
20.12.2017
igl re estensore

decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo

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