Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17790 del 20/12/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17790 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MARTALO SERGIO nato il 25/08/1960 a BRINDISI
avverso la sentenza del 02/05/2016 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere MIRELLA CERVADORO;
Data Udienza: 20/12/2017
RG. 7006/2017 Martalò
Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della
sentenza per erronea applicazione della legge penale, carenza ed illogicità della motivazione in
ordine al giudizio di responsabilità, al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione
della pena (art.606 lett.b) e), c.p.p.).
‘Nel ricorso si prospettano valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelli cui è
infondate dal giudice del gravame. Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di
legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e
l’argomentare scevro da vizi logici (Cass. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794), e la
mancanza di specificità dei motivi va poi apprezzata non solo per la loro indeterminatezza, ma
anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1
lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV n.5191/2000 Rv.216473).
La sentenza impugnata va, poi, necessariamente integrata con quella, conforme nella
ricostruzione dei fatti, di primo grado; quando, infatti, le sentenze di primo e secondo grado
concordano nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle
rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza si salda con quella precedente
(Cass.Sez.I, n.8886/2000, Sangiorgi).
Tanto premesso, rileva il Collegio che le motivazioni svolte dal giudice d’appello non
risultano viziate da illogicità manifeste e sono infine esaustive, sia in punto responsabilità che in
ordine alla sussistenza del reato (v.pagg.4-6 della sentenza impugnata), che in ordine al diniego
delle attenuanti generiche in considerazione della gravità del fatto e della personalità
dell’imputato, e al trattamento sanzionatorio.
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal
ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si determina equitativamente in Euro 2000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag mento delle spese
processu
della somma di Euro 2000 in favore della Cassa delle ammende
20.12.2017
sigliere est nsore
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pervenuto il giudice d’appello e vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute