Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17787 del 20/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17787 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZACCARO DOMENICO nato il 30/09/1959 a CERIGNOLA

avverso la sentenza del 07/07/2016 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere MIRELLA CERVADORO;

Data Udienza: 20/12/2017

• ‘RG. 6923/2017 Zaccaro Domenico

Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della
sentenza per violazione all’art.157 c.p. e 129 c.p.p., nonché vizio di motivazione (art.606
lett.b)ed e), c.p.p.).
L’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato. Considerato che la Corte d’Appello
di Torino ha giudicato in data 7.7.2016 in sede di rinvio a seguito dell’annullamento della

limitatamente alla determinazione della pena, le statuizioni in ordine al giudizio di responsabilità
per gli episodi di evasione contestati sono già passate in cosa giudicata.
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal
ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si determina equitativamente in Euro 2000.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 2000 in favore della Cassa delle ammende.
Roma,

.12.2017
igliere estensore

sentenza della Corte d’Appello di Torino del 26.2.2014 da parte della Corte di Cassazione

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