Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17786 del 20/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17786 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAVALIERE DANIELE nato il 10/11/1970 a OSIO SOTTO

avverso la sentenza del 07/10/2016 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere MIRELLA CERVADORO;

Data Udienza: 20/12/2017

RG. 6903/2017 Cavaliere
Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della
sentenza per violazione dell’art.606 lett.b) e), c.p.p. per erronea applicazione della legge penale,
carenza ed illogicità della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche in forma
prevalente e alla determinazione della pena.
Nel ricorso vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal
giudice del gravame, e la mancanza di specificità dei motivi va apprezzata non solo per la loro
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo

ai sensi dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV n.5191/2000
Rv.216473).
‘Ai fini del giudizio di comparazione, questa Corte ha, poi, precisato, con giurisprudenza
constante, che, trattandosi di una valutazione discrezionale, il giudice di merito non è tenuto a
prendere in considerazione tutte le circostanze prospettate dalle parti essendo, invece, sufficiente
che egli dia rilievo a quegli elementi ritenuti di valore decisivo con la conseguenza che debbono
considerarsi disattese, e non già pretermesse, tutte le argomentazioni e le risultanze non
espressamente esaminate, nell’implicito raffronto con gli elementi giudicati fondamentali
(v.Cass.Sez.II, Sent. n. 14463/2003 Rv. 228774).
Tanto premesso, rileva il Collegio che le motivazioni svolte dal giudice d’appello non
risLitano viziate da illogicità manifeste e sono infine esaustive, sia in punto determinazione pena
che in ordine al diniego delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, in considerazione
della gravità del fatto e della personalità dell’imputato recidivo e dichiarato delinquente abituale.
Vi è, dunque, una chiara indicazione delle ragioni del giudizio di equivalenza che, valorizzando
elementi indicativi della reale gravità dei fatti e della personalità della colpevole, si rivela
perfettamente in linea con i criteri legali e la finalità del giudizio di comparazione tra le
circostanze, che è, appunto, quella di valutazione della personalità del colpevole e della entità del
fatto onde conseguire il perfetto adattamento della pena al caso concreto. Tale indicazione
soddisfa dunque perfettamente le esigenze di motivazione, sul punto, della decisone della Corte
di merito.
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal
ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si determina equitativamente in Euro 2000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali

ella somma di Euro 2000 in favore della Cassa delle ammende.
0.12.2017
lite/ estzore

1

ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente,

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