Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17784 del 20/12/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17784 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LICATA GIUSEPPINA nato il 31/10/1980 a GELA
avverso la sentenza del 26/04/2016 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere MIRELLA CERVADORO;
Data Udienza: 20/12/2017
N.R.G. 6883/2017 Licata Giuseppina
Considerato che:
La ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce violazione
dell’art.192 c.p.p. e difetto di motivazione in riferimento al giudizio di responsabilità e
cómunque alla intervenuta prescrizione del reato di truffa (art.606 comma primo lett.b ed e
c.p.p.).
Il ricorso è, da un lato, privo della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c) in
La Corte territoriale ha logicamente e congruamente motivato in ordine a tutti i motivi
d’appello, evidenziando che la stipula del contratto era avvenuto a mezzo dell’operatrice
Licata, che la parte offesa non aveva mai sottoscritto alcun contrato, e che l’assunto
difensivo (compilazione del mero contratto di adesione senza apposizione della firma della
cliente) non reggeva al vaglio della credibilità anche per la mancanza di elementi probatori
idonei (v.pagg.3-4 della sentenza).
Il motivo in ordine alla prescrizione è manifestamente infondato. Considerato che il
reato di truffa si prescrive nei termine massimo di anni sette e mesi sei, che il processo è
rimasto sospeso per complessivi mesi 6 e giorni 16 ( rinvii – a richiesta del difensore il primo
e per astensione degli avvocati gli altri — dal 4.2.13.al 25.2.13; dal 25.2.13 al 14.5.13; dal
17.9.13 al 12.11.13; dal 14.1.14 al 25.2.14), e che il reato è stato commesso nel mese di
maggio 2008, alla data di pronuncia della sentenza della Corte d’Appello (26.4.2016), il
termine massimo di prescrizione non era ancora decorso. L’inammissibilità del ricorso per
Cassazione preclude, poi, la declaratoria d’estinzione del reato per prescrizione maturata
successivamente alla decisione impugnata (cfr.Cass.Sez.III, sent.n.42839/2009
Rv.244999).
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso(v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si determina equitativamente in
Euro 2000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
proce u li e della somma di Euro 2000 in favore della Cassa delle ammende.
Ror a, 20.12.2017
relazione all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro, manifestamente infondato.