Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17780 del 20/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17780 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RECH WALTER nato il 02/08/1964 a MILANO

avverso la sentenza del 16/06/2016 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere MIRELLA CERVADORO;

Data Udienza: 20/12/2017

RG. 6758/2017 Rech

Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della
sentenza per violazione dell’art.606 lett.b) e), c.p.p. per erronea applicazione della legge penale,
carenza ed illogicità della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
Nel ricorso vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal

indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo
ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente,
ai sensi dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV n.5191/2000
Rv.216473). La concessione delle attenuanti generiche risponde a una facoltà discrezionale, il cui
esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in
misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla
gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo; tali attenuanti non vanno intese come
oggetto di una benevola concessione da parte del giudice, ne’ l’applicazione di esse costituisce un
diritto in assenza di elementi negativi, ma la loro concessione deve avvenire come riconoscimento
della esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di positivo apprezzamento
(cfr.Ca. ss.Sez.I, Sent. n. 46954/2004 Rv. 230591).
Le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano viziate da illogicità manifeste e
sono infine esaustive, sia in punto responsabilità che in ordine al diniego delle attenuanti
generiche in considerazione della gravità del fatto e della personalità dell’imputato, già
condannato anche per reato della stessa specie.
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal
ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si determina equitativannente in Euro 2000.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag
processua

ella somma di Euro 2000 in favore della Cassa delle ammende
a,, 20.12.2017

ento delle spese

giudice del gravame, e la mancanza di specificità dei motivi va apprezzata non solo per la loro

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