Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1778 del 11/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 1778 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Trieste
nei confronti di
X. Francesco n. il 15.8.1979
avverso la sentenza n. 58/2013 pronunciata dal Tribunale di
Pordenone il 21.2.2013;
sentita nella camera di consiglio del 11.12.2013 la relazione fatta dal
Cons. dott. Marco Dell’Utri;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. N.
Lettieri, che ha richiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata.

Data Udienza: 11/12/2013

Ritenuto in fatto
i. — Con atto del 27.3.2013, il procuratore generale presso la
Corte d’appello di Trieste ha proposto ricorso per cassazione avverso
la sentenza del Tribunale di Pordenone del 21.2.2013, con la quale,
sulla congiunta istanza del pubblico ministero e dell’imputato, è stata
applicata, nei confronti di Francesco X., ai sensi dell’art. 444
c.p.p., la pena di dieci mesi di reclusione, in relazione ai reati di cui
all’art. 189, commi 6 e 7, c.d.s., nonché la pena di quattro mesi di arresto ed euro 1.200,00 di ammenda in relazione al reato di guida in
stato di ebbrezza (art. 186, lett. c), c.d.s., per un tasso alcolemico pari
a 2,3 g/1); reati tutti commessi in Maniago (Pn), il 25.4.2011.
Con il ricorso proposto, il procuratore generale triestino censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha erroneamente determinato la pena-base relativa al reato di guida in stato di ebbrezza
in misura inferiore a quella consentita dalla legge, avuto riguardo
all’avvenuta contestazione, a carico dell’imputato, della circostanza
aggravante di aver provocato un incidente stradale (art. 186, co. 2bis, c.d.s.); nonché per aver erroneamente disposto la misura della
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida, là dove, ai sensi dell’art. 186, co. 2-bis, c.d.s. (nella specie applicabile), il giudice a quo avrebbe dovuto disporre la revoca di detta
patente.
Sulla base di tali motivi d’impugnazione, il procuratore ricorrente ha invocato l’annullamento della decisione impugnata, con
l’eventuale adozione delle statuizioni consequenziali.
Ha depositato memoria il procuratore generale presso la corte
di cassazione, concludendo per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Con memoria depositata in data 7.10.2013, il X.,
nell’illustrarne le ragioni d’infondatezza, ha concluso per il rigetto del
ricorso.
Considerato in diritto
2. – Il ricorso è fondato.
Dev’essere, in primo luogo, rilevata l’erroneità del calcolo della
pena applicata dal giudice a quo a carico del X. in relazione al
reato di guida in stato di ebbrezza allo stesso ascritto, avendo il tribunale di Pordenone trascurato di considerare, nella determinazione

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della pena-base (stabilita in sei mesi di arresto ed euro 1.800,00 di
ammenda riferita all’ipotesi di cui all’art. 186, lett. c), c.d.s.), di procedere al raddoppio della pena imposto dall’art. 186, co. 2-bis, c.d.s.,
avuto riguardo all’avvenuta contestazione, a carico dell’imputato, della circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale;
omissione, dalla quale è conseguita l’applicazione di una pena finale
(pari a quattro mesi di arresto ed euro 1.200,00 di ammenda) inferiore alla misura legislativamente consentita, pur a seguito della diminuzione prevista per il rito prescelto.
Del pari errata deve ritenersi la decisione relativa
all’applicazione, a carico dell’imputato, della sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di un
anno, avendo il tribunale di Pordenone omesso di considerare che, ai
sensi dell’art. 186 co. 2-bis c.d.s., qualora il conducente in relazione al
quale sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/1 (come nel caso di specie) abbia provocato un
incidente, la patente di guida è sempre revocata.
L’accertata nullità della sentenza impugnata per l’illegalità della pena e della sanzione amministrativa accessoria applicate, nel travolgere il patto d’identico contenuto originariamente concluso tra il
pubblico ministero e l’imputato ai fini della richiesta di applicazione
della pena, comporta il conseguente annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata e la contestuale trasmissione degli atti al tribunale di Pordenone per l’ulteriore corso.
Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pordenone per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11.12.2013.

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