Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1778 del 11/12/2012


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 1778 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI VIRGINIO ADOLFO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) GIANFREDA MARCO N. IL 13/02/1978
avverso l’ordinanza n. 1021/2012 TRIB. LIBERTA’ di MILANO, del
11/07/2012
sentita la relazione fatta dal Presidente Dott. ADOLFO DI VIRGINIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi dif sor Avv.;

Data Udienza: 11/12/2012

Ricorre Gianfreda Marco, per il tramite del proprio difensore, avverso ordinanza del
Tribunale di Milano in data 11.7.2012, con la quale è stata confermata in sede di riesame la misura
della custodia in carcere applicatagli per il reato di cui all’art. 73 d.p.r. n.309/90. Ripropone
l’eccezione di nullità dell’interrogatorio di garanzia, già disattesa dal giudice del riesame, e insiste
nella tesi della conseguente caducazione della misura, deducendo violazione di legge e vizio di
motivazione relativamente al loro mancato riconoscimento da parte del giudice del riesame.

Il Gianfreda era stato attinto dalla misura ceorcitiva della custodia cautelare in carcere
per il reato di cui all’art. 73 d.p.r. n.309/90; e la misura era stata eseguita il 23 maggio 2012. Non
risultando alcuna nomina di difensore fatta dall’indagato, gli veniva nominato d’ufficio nello stesso
giorno un difensore, che riceveva immediato avviso della data fissata per l’interrogatorio. Il
successivo 24 maggio veniva depositata nella cancelleria del g.i.p. una nomina di difensore fatta da
Gianfreda Davide, fratello dell’indagato ai sensi dell’art. 96 c.3 c.p.p. Al difensore di fiducia
nominato dal congiunto non veniva dato avviso; e l’interrogatorio aveva luogo alla presenza del
difensore d’ufficio. Secondo l’ordinanza impugnata, al difensore di fiducia non spettava alcun
avviso, essendo stata depositata la nomina dopo la fissazione della data dell’interrogatorio; per cui
nessuna nullità doveva ritenersi sussistente e la misura aveva conservato la sua efficacia. Secondo il
ricorrente, invece, poiché al momento del deposito della nomina esisteva ancora tempo sufficiente
per la notifica al difensore di fiducia, questi aveva diritto all’avviso; e la sua omissione ha
determinato una nullità non sanata dall’acquiescenza dell’indagato e del difensore d’ufficio.
Come ricorda l’ordinanza l’impugnata, peraltro, è principio pacifico nella giurisprudenza
di legittimità che l’avviso spetti esclusivamente al difensore la cui qualità risulti al momento
dell’emissione dell’atto; e non già anche a quello che abbia acquistato tale qualità in un momento
successivo. Non sussiste, quindi, alcuna nullità; e ultronea risulta la questione dell’efficacia
sanatoria dell’acquiescenza degli interessati. La difesa del ricorrente richiama inoltre il dettato
dell’art. 123 c.p.p. e sostiene, pare di comprendere, che la norma debba trovare applicazione (in via
analogica o in via comunque estensiva) anche alla nomina proveniente da prossimo congiunto
dell’indagato. Tale opinione urta contro il dettato normativo, che si riferisce esclusivamente al
detenuto o internato in un istituto per l’esecuzione di misure di sicurezza, e non è quindi applicabile
al prossimo congiunto delle persone predette, abilitato dall’art. 96 c.3 c.p.p. a nominare un difensore
nel loro interesse ove esse non vi abbiano già provveduto. Tanto meno si vede, poi, la ragione
logica o giuridica per la quale la nomina fatta dal prossimo congiunto dovrebbe spiegare i propri
effetti in un momento precedente a quello della sua effettuazione.
Ciò posto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Consegue alla dichiarazione
di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
E 1000, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria
per gli adempimenti di cui all’art. 94 c.1 ter disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, all’udienza dell’Il dicembre 2012
/ I Pres’ ente estensore

Il ricorso appare manifestamente infondato.

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