Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17779 del 20/12/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17779 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VASSALLI NICOLA nato il 01/05/1972 a ASTI
avverso la sentenza del 12/05/2016 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere MIRELLA CERVADORO;
Data Udienza: 20/12/2017
RG. 6755/2017 Vassalli
Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della
sentenza per erronea applicazione della legge penale, carenza ed illogicità della motivazione in
al giudizio di responsabilità e alla determinazione della pena (art.606 lett.b) e), c.p.p.).
Nel ricorso vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal
giudice del gravame, e la mancanza di specificità dei motivi va apprezzata non solo per la loro
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo
ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente,
ai sensi dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV n.5191/2000
Rv.216473).
La sentenza impugnata va, poi, necessariamente integrata con quella, conforme nella
ricostruzione dei fatti, di primo grado; quando, infatti, le sentenze di primo e secondo grado
concordano nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle
rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza si salda con quella precedente
(Cass.Sez.I, n.8886/2000, Sangiorgi).
Tanto premesso, rileva il Collegio che le motivazioni svolte dal giudice d’appello non
risCtano viziate da illogicità manifeste e sono infine esaustive, sia in punto responsabilità che in
•Dr-dine alla sussistenza del reato e alla congruità della pena rilevando gli elementi della condotta
truffaldina (p.4), e dando ampia giustificazione della pena di poco superiore al minimo edittale
considerata l’entità dei danni cagionati alle persone offese e i precedenti dell’imputato anche per
reati della stessa specie.
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal
ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si determina equitativannente in Euro 2000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali
Ro
a somma di Euro 2000 in favore della Cassa delle ammen e.
12.2017
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della