Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17777 del 20/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17777 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI EMILIO WLADIMIRO nato il 04/09/1976 a MONZA

avverso la sentenza del 13/12/2016 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere MIRELLA CERVADORO;

Data Udienza: 20/12/2017

RG. 6713/2017 Di Emilio

Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della
sentenza per violazione dell’art.606 lett.b) e), c.p.p. per erronea applicazione della legge penale,
carenza ed illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui
all’art.707 c.p.

giudice del gravame, e la mancanza di specificità dei motivi va apprezzata non solo per la loro
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo
ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente,
ai sensi dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV n.5191/2000
Rv.216473).
Le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano viziate da illogicità manifeste e
sono infine esaustive, avendo la Corte risposto a tutti i motivi d’appello e ribadito la circostanza
che fu proprio l’operante a vedere l’imputato gettare via lo spadino che teneva in mano..
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal
ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si determina equitativamente in Euro 2000.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali
Ro

ella somma di Euro 2000 in favore della Cassa delle ammend
0.12.2017

Nel ricorso vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal

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