Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17776 del 20/12/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17776 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MOLTENI GIORGIA nato il 20/12/1986 a SESTO SAN GIOVANNI
avverso la sentenza del 07/04/2016 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere MIRELLA CERVADORO;
Data Udienza: 20/12/2017
RG. 6591/2017 Molteni Giorgia
Considerato che:
Jkricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della
sentenza per erronea applicazione dell’art.640 ter c.p., carenza ed illogicità della motivazione in
ordine al giudizio di responsabilità in assenza di prova sulla introduzione e manipolazione del
sistema informatico (art.606 lett.b) e), c.p.p.).
Nel ricorso si prospettano valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelli cui è
pervenuto il giudice d’appello e vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute
infondate dal giudice del gravame. Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di
l’argomentare scevro da vizi logici (Cass. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794), e la
mancanza di specificità dei motivi va poi apprezzata non solo per la loro indeterminatezza, ma
anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1
lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV n.5191/2000 Rv.216473).
La sentenza impugnata va, poi, necessariamente integrata con quella, conforme nella
ricostruzione dei fatti, di primo grado; quando, infatti, le sentenze di primo e secondo grado
concordano nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle
rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza si salda con quella precedente
(Cass.Sez.I, n.8886/2000, Sangiorgi).
Tanto premesso, rileva il Collegio che le motivazioni svolte dal giudice d’appello non
risultano viziate da illogicità manifeste e sono infine esaustive, sia in punto responsabilità che in
ordine alla sussistenza del reato essendo certa l’identificazione degli imputati, l’abusivo accesso al
sistema informatico, e l’effettuazione di ricariche attraverso la manipolazione del sistema
medesimo delle carte posta pay riconducibili al Venia e alla Molteni.
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna del dcorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal
ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si determina equitativamente in Euro 2000.
PQM
dichiar inammissibile il ricorso e condanna it\ ricorrente al pagamento delle spese
processuali
la somma di Euro 2000 in favore della Cassa delle ammende.
.12.2017
estensore
Il P
idente
legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e