Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17774 del 20/12/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17774 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ABBRESCIA MATTE() nato il 20/08/1980 a BARI
avverso la sentenza del 04/07/2016 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere MIRELLA CERVADORO;
Data Udienza: 20/12/2017
R.G.1032/2017 Abbrescia
Osserva
li ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce inosservanza ed erronea
applicazione della legge penale, nonché carenza di motivazione in riferimento alla affermazione di
responsabilità.
E’, infatti, sufficiente osservare che si tratta di una doglianza del tutto generica ed astratta, priva di
qualsivoglia elemento di collegamento con la vicenda concreta sottoposta all’esame della Corte e, in quanto
tale, del tutto inidonea ad introdurre legittimamente il ricorso davanti a questa Corte. A ciò aggiungasi che
all’udienza del 4.7.2016, svoltasi in presenza dell’imputato, lo stesso ha rinunciato a tutti i motivi d’appello ad
eccezione di quelli aventi ad oggetto la concessione delle attenuanti generiche, concesse quindi dalla Corte
con giudizio di equivalenza sulle contestate aggravanti, con motivazione esauriente e del tutto congrua con
riferimento alla pena applicata.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i
profili di colpa emergenti dal ricorso(v.Corte Cost. sent.n.18612000), si determina equitativamente in Euro 2000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
di Euro 2000 in favore della Cassa delle ammende.
Il ricorso è inammissibile.