Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17773 del 13/04/2018


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 17773 Anno 2018
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CORBO ANTONIO

ORDINANZA

sull’istanza di revoca o sostituzione della

misura cautelare della custodia in

carcere proposta da
lune Oprea, nato in Moldavia il 06/10/1994

visti gli atti;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Delia
Cardia, che ha concluso per il rigetto dell’istanza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 30 novembre 2017, notificata il 14 febbraio
2018, la Corte d’appello di Roma ha ordinato l’applicazione della misura della
custodia cautelare in carcere nei confronti di lune Oprea, al fine di assicurarne la
materiale consegna alla Repubblica di Moldavia, da effettuarsi in esecuzione del
decreto di estradizione del Ministro della giustizia del 16 novembre 2017.
Il decreto del Ministro della giustizia è stato adottato dopo l’intervenuta
definitività della sentenza di riconoscimento della sussistenza delle condizioni per

Data Udienza: 13/04/2018

l’accoglimento della domanda di estradizione. L’ordinanza di applicazione della
misura cautelare in carcere è stata disposta sia perché Oprea, ricercato dopo il
decreto del Ministro della giustizia, non è stato rintracciato presso i domicili
indicati, e, raggiunto telefonicamente, ha affermato di non essere in grado di
indicare il luogo in cui si trovava, sia perché, secondo la giurisprudenza di
legittimità, una volta emesso il decreto di estradizione da parte del Ministro della
giustizia sulla base della Convenzione europea di estradizione, è consentita
l’adozione della più rigorosa forma coercitiva per assicurare la materiale

2.

Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe,

presentato personalmente da lune Oprea a norma dell’art. 123 cod. proc. pen. al
direttore dell’istituto penitenziario di Treviso in data 17 febbraio 2018, è stato
dichiarato inammissibile con ordinanza emessa in data 5 marzo 2016.

3. In data 19 febbraio, l’avvocato Roberta Canal, difensore di fiducia di lune
Oprea, ha presentato, tramite posta elettronica certificata, istanza di revoca o, in
subordine, di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con
quella degli arresti domiciliari.
Nell’istanza si premette che lune Oprea, nel corso del procedimento di
estradizione, è stato sottoposto alla misura della custodia in carcere dal 23
giugno 2015 al 3 agosto 2017, e, contestualmente alla notifica dell’ordinanza
oggetto dell’istanza di revoca in esame, è stato invitato ad eleggere domicilio per
un procedimento relativo ai reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 4 I. n. 110 del
1975. Si osserva, quindi, che: a) l’esecuzione dell’estradizione è sospesa a
norma dell’art. 709 cod. proc. pen., per la pendenza di un procedimento penale
in Italia per fatti commessi in questo Stato dopo la concessione della
estradizione; b) la pronuncia di sentenza favorevole all’estradizione non consente
il ripristino della misura cautelare se vi sia stata rimessione in libertà per
decorrenza termini (si cita Sez. 6, n. 40097 del 25/10/2001, Mbanaso,
Rv. 220298); c) le misure cautelari debbono essere in ogni caso revocate se
siano trascorsi tre mesi dal decreto di estradizione del Ministro della giustizia; d)
lune Oprea non era irreperibile e potrebbe trovare un domicilio anche in
provincia di Treviso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’istanza deve essere trasmessa alla Corte d’appello di Roma per
competenza.
2

consegna dell’estradando, a nulla rilevando l’insussistenza del pericolo di fuga.

2. La disciplina relativa alla revoca e sostituzione delle misure cautelari
emesse nell’ambito di un procedimento di estrazione per l’estero è fissata
dall’art. 718 cod. proc. pen.
In particolare, il comma 1 di tale disposizione detta le regole sulla
competenza a provvedere, statuendo: «La revoca e la sostituzione delle misure
previste dagli articoli precedenti sono disposte in camera di consiglio dalla corte
di appello o, nel corso del procedimento davanti alla Corte di cassazione, dalla

2.1. Il tema della “competenza” in materia di revoca e sostituzione delle
misure cautelari con riferimento alla procedura di estradizione risulta affrontato
da due precedenti decisioni.
Secondo una sentenza (Sez. 2, n. 6809 del 10/12/1990, dep. 1991,
Tantoco, Rv. 188012), la competenza relativa ad applicazione, revoca e
sostituzione delle misure cautelari spetta in linea generale alla corte d’appello, ed
è derogata a favore della corte di cassazione solo se il procedimento è “in corso”
davanti ad essa, a norma degli artt. 714, comma 5, e 718, comma 1, cod. proc.
pen. La decisione inoltre precisa che il procedimento è “in corso” quando il
giudice ne abbia la disponibilità dovendo decidere una qualsiasi questione che
rientri nella sua competenza, e che la deroga alla generale competenza della
corte d’appello viene meno con la statuizione della corte di cassazione.
Una ordinanza, poi, ha disposto la sostituzione degli arresti domiciliari con la
custodia in carcere, in conseguenza della trasgressione delle prescrizioni relative
alla prima misura, dopo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la
sentenza della Corte d’appello che si era pronunciata in senso favorevole alla
estradizione, in relazione ad una richiesta trasmessa nelle more tra la pronuncia
del dispositivo ed il deposito delle motivazioni della decisione della Corte di
cassazione, ritenendo la “competenza” di quest’ultima in quanto «gli atti non
sono stati ancora trasmessi alla Corte territoriale» (cfr., in motivazione, Sez. 6,
n. 15628 del 14/04/2008, Mandache, Rv. 239703).
Nessuna delle due decisioni risulta aver esaminato specificamente l’ipotesi in
cui la Corte di cassazione disponga degli atti del «procedimento» per ragioni
diverse da quelle relative alla “competenza” per il giudizio concernente
l’esistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione.
2.2. Il Collegio ritiene che l’ambito di “competenza” della Corte di cassazione
quale primo giudice in materia di applicazione, sostituzione e revoca delle misure
cautelari debba essere inteso in termini di eccezionalità e di stretta
interpretazione, e, quindi, limitatamente all’ipotesi in cui gli atti del

3

corte medesima».

«procedimento» si trovino davanti alla Suprema Corte per il giudizio concernente
l’esistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione.
Le ragioni che inducono ad una interpretazione “restrittiva” sono di ordine
sistematico, anche alla luce dei principi costituzionali.
Innanzitutto, l’art. 111, settimo comma, prima parte, Cost. prevede che
«contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi
giurisdizionali o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione
di legge». Si potrebbe obiettare, forse, che la regola trova un limite quando i

cassazione. In ogni caso, però, la disposizione costituzionale citata esprime
l’esigenza di assicurare un “controllo” in materia di «provvedimenti sulla libertà
personale». Ora, la soluzione maggiormente in sintonia con questa esigenza è
quella che privilegia un’interpretazione restrittiva della “competenza” in prima
battuta della Corte di cassazione in ordine ai «provvedimenti sulla libertà
personale». Ed infatti, in linea generale, non è prevista alcuna disciplina che
regoli l’impugnazione, in via ordinaria, di provvedimenti emessi dalla Corte di
cassazione; inoltre, in materia di estradizione per l’estero, l’unica disciplina in
materia di impugnazione dei provvedimenti concernenti l’applicazione, la
sostituzione e la revoca di misure cautelari è dettata per quelli emessi dal
presidente della corte d’appello o dalla corte d’appello e prevede esclusivamente
il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell’art. 719 cod. proc.
pen., così che debbono ritenersi esclusi i rimedi del riesame e dell’appello
previsti in via generale per le misure coercitive dagli artt. 309 e 310 cod. proc.
pen. (cfr., in questo senso, tra le altre, Sez. 6, n. 487 del 11/02/1998, Baros,
Rv. 211705, e Sez. 6, n. 4497 del 18/11/1997, dep. 1998, Madero, Rv. 210051).
In secondo luogo, la decisione sulla richiesta di revoca o sostituzione di una
misura cautelare può implicare la necessità di accertamenti, anche di ufficio, da
parte del giudice. Questa possibilità, tra l’altro, risulta espressamente
riconosciuta dalla disciplina generale in materia di revoca e sostituzione delle
misure cautelari, fissata dall’art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen., il quale,
anzi, fa esplicito riferimento ad accertamenti officiosi relativi non solo alle
«condizioni di salute», ma anche ad «altre condizioni o qualità personali
dell’imputato». Da un punto di vista pratico, una conferma della possibile
necessità di accertamenti ai fini della decisione sulla richiesta di revoca o
sostituzione delle misure cautelari nell’ambito di una procedura di estradizione si
ha proprio quando, come nel caso di specie, sia stata pronunciata sentenza
definitiva favorevole alla consegna, e il procedimento versi nella fase
amministrativa, in relazione alla quale il rispetto di alcuni termini è condizione di
legittimità per il mantenimento della misura (cfr., in proposito, quanto osservato
4

provvedimenti sulla libertà personale sono emessi dalla stessa Corte di

da Sez. U, n. 26156 del 28/05/2003, Di Filippo, Rv. 224613, in motivazione, ed
indicato infra al § 5.). Ciò posto, secondo un principio ormai consolidato in
giurisprudenza, in tema di procedimento estradizionale, l’estensione al merito
delle attribuzioni della Corte di cassazione non può spingersi sino al punto di
onerarla di attività istruttoria, restando fermo il principio che essa effettua solo
l’esame cartolare, limitato peraltro alle informazioni allo stato acquisite (così, tra
le altre, Sez. 2, n. 37023 del 29/09/2011, Colombo, Rv. 251141, e Sez. 6, n.
44785 del 24/09/2003, Ndreca, Rv. 227048; la decisione più recente massimata

Rv. 203819). Di conseguenza, l’attribuzione alla Corte di cassazione di una
competenza in prima battuta in ordine ai provvedimenti in materia di revoca o
sostituzione delle misure cautelari si pone in distonia anche con questo principio.

3. Nella vicenda in esame, il procedimento per l’estradizione nei confronti di
lune Oprea è stato definito con sentenza non più impugnabile della Corte
d’appello e con decreto di espulsione emesso dal Ministro della giustizia.
Si versa, quindi, fuori dell’ipotesi in cui il «procedimento» si trova davanti
alla Suprema Corte per il giudizio concernente l’esistenza delle condizioni per
l’accoglimento della domanda di estradizione.

4. In considerazione dei principi giuridici esposti e della situazione di fatto
indicata, deve concludersi che la competenza a decidere sull’istanza di revoca o
sostituzione della misura cautelare spetta alla Corte di appello che ha emesso il
provvedimento impugnato.
Resta quindi irrilevante che la precisata richiesta, peraltro indirizzata proprio
alla Corte di appello e non alla Corte di cassazione, sia stata presentata dopo la
proposizione del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza impositiva della
misura.

5. Incidentalmente, si osserva che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni
Unite (Sez. U, n. 26156 del 28/05/2003, Di Filippo, Rv. 224613, in motivazione),
dopo la pronuncia definitiva favorevole all’estradizione, le ipotesi di inefficacia
sopravvenuta della misura sono solo quelle «specificamente previste dall’art.
708: se scade inutilmente il termine di 45 giorni senza che sia intervenuta la
decisione del Ministro in merito all’estradizione (comma 2) ovvero in caso di
diniego della stessa (comma 3), ed altresì se nel termine fissato lo Stato
richiedente non provveda a prendere in consegna l’estradando (comma 6)»,
mentre «non è previsto alcun termine perentorio (“senza indugio”: art. 708,
comma 4) per la comunicazione della decisione del Ministro allo Stato richiedente
5

in senso contrario risulta Sez. 6, n. 4511 del 01/12/1995, de. 1996, Koklowoky,

e, se positiva, del luogo e della data della consegna […]», così come è possibile
per il Ministro «sospendere l’esecuzione dell’estradizione per una durata
indefinita e destinata a protrarsi nel tempo». Si aggiunge, anzi, che, proprio
evidenziando il possibile perdurare della restrizione in vinculis dell’estradando in
attesa di consegna, le Sezioni Unite hanno ritenuto consentito anche in questa
fase il controllo giurisdizionale sulla richiesta di revoca o di sostituzione della
misura coercitiva nell’ambito del procedimento incidentale de libertate. Peraltro,
la sentenza citata precisa che il controllo è ammesso «purché la richiesta si fondi

delle esigenze cautelari, con particolare riguardo al pericolo di fuga, e la persona
non sia già stata consegnata allo Stato richiedente, e sempre che sulla questione
non sia intervenuta, nel procedimento principale di estradizione, la decisione
definitiva sulla questione

de libertate

che determina una preclusione

endoprocessuale sul punto» (questa la sintesi della decisione esposta nella
massima ufficiale).

P.Q.M.

Dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’appello di Roma per competenza.
Così deciso il 13 aprile 2018

Il Consigliere estensore
Anon? Corbo
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Il Presidente
Vin enzo Rotu

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su motivi attinenti alla sopravvenuta inefficacia della misura o all’insussistenza

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