Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17772 del 16/02/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 17772 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: VIGNA MARIA SABINA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia
Nei confronti di:
Michele Quinto nato il 25/08/1961 a Ronchi dei Legionari
nel procedimento a carico di quest’ultimo

avverso l’ordinanza del 21/07/2016 del Tribunale della Libertà di Gorizia.

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi
Orsi, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 16/02/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Gorizia, a seguito di
ricorso presentato da Michele Quinto, annullava il decreto di sequestro
preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Gorizia in data 6 luglio 2016 avente ad oggetto i locali della Medicenter srl
nonché l’attrezzatura ivi contenuta.
Sulla base della prospettazione accusatoria, il ricorrente, socio e legale
rappresentante della Medicenter srl, nonché medico odontoiatra presente

consentiva e agevolava l’esercizio abusivo della professione sanitaria di
odontoiatra mettendo a disposizione la struttura e l’attrezzatura ivi contenuta a
odontotecnici e assistenti alla poltrona — anch’essi indagati — i quali, privi della
qualifica professionale normativamente richiesta, effettuavano prestazioni
mediche negli anni 2014 e 2015 e in permanenza.
Il Tribunale del riesame ha riconosciuto la sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza sulla base delle denunce di dipendenti della società i quali riferivano
che era prassi consolidata quella di consentire agli odontotecnici di operare
manovre sanitarie direttamente nel cavo orale dei pazienti. Anche le assistenti
alla poltrona avrebbero svolto attività riservate agli odontoiatri, quali il prelievo
di impronte e la realizzazione di radiografie. Il Tribunale del riesame ha
evidenziato, altresì, che di analogo tenore erano le dichiarazioni rese dai pazienti
del centro, i quali riconoscevano nelle fotografie degli odontotecnici e delle
assistenti alla poltrona il personale che aveva operato nelle loro bocche.
Il compendio probatorio era, infine, completato dai servizi di O.C.P. del
personale operante nonché dalla chiamata in correità di uno degli odontotecnici.
Ciò premesso, il Tribunale del riesame ha ritenuto il difetto del periculum in
mora in ragione del fatto che il 18 luglio 2016 era stato nominato un nuovo
direttore sanitario che aveva diramato un ordine di servizio con il quale si vietava
ai dipendenti privi dei requisiti di legge di eseguire manovre nella bocca dei
pazienti.
Tale circostanza, unita alla buona situazione patrimoniale della Medicenter
srl, che forniva lavoro a un numero significativo di dipendenti e presentava un
numero rilevante di pazienti, è considerata dal Collegio indicativa di una
interruzione della condotta criminosa la quale, a seguito della manifesta indagine
giudiziaria, risultava scelta diseconomica, oltre che contrastata dal nuovo vertice
aziendale.

2

all’interno della struttura con poteri decisionali sull’attività da svolgere,

2. Avverso tale ordinanza ricorre il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Gorizia per violazione di legge, mancanza, contraddittorietà e
manifesta illogicità della motivazione.
Il permanere della struttura nella disponibilità degli indagati comporta il
pericolo della protrazione della condotta criminosa. Tutti gli indagati prestavano
e prestano la loro attività lavorativa all’interno dei locali della Medicenter srl; il
Tribunale del riesame nulla dice sul punto, non motivando affatto sul perché
ritiene sussistente il periculum in mora.

anche quando vi era altro direttore sanitario. Non può essere, quindi, considerato
come elemento di discontinuità rispetto al passato la nomina avvenuta nelle
more di un nuovo direttore sanitario. La buona situazione patrimoniale è, invece,
di per sé un elemento del tutto neutro, così come del tutto irrilevante è il fatto
che sia stato emesso un nuovo ordine di servizio in cui si dice di non eseguire
manovre vietate.

3. In data 7 febbraio 2018 Michele Quinto ha depositato memoria nella
quale evidenzia che l’attività sanitaria è ripresa tre settimane dopo la
restituzione dell’immobile senza che sia più stata segnalata nell’arco di oltre un
anno alcuna violazione e senza che, decorso il termine previsto dall’articolo 407
cod. proc. pen., si sia avuta ulteriore notizia delle indagini o del loro esito.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere, pertanto, dichiarato
inammissibile.

2. Deve innanzi tutto essere ricordato che in tema di provvedimenti cautelari
reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325
cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l’insegnamento delle
Sezioni Unite di questa Corte, sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia
quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo
posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti
minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere
comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del
29/05/2008, Rv. 239692). E nello specificare tale presupposto si è chiarito che il
ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro
preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la
motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente
apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la

3

Quinto e Folla hanno sempre dato ordini al personale della struttura; e ciò

vicenda contestata e

l’iter

logico seguito dal giudice nel provvedimento

impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013 Rv. 254893).
2.1. Orbene, nel caso in esame, non ricorre alcuno dei vizi radicali della
motivazione denunciabili con ricorso poiché il Tribunale del riesame reale ha
spiegato con argomenti logici e convincenti per quale ragione ritenere, pur in
presenza dei gravi indizi di colpevolezza, l’insussistenza del periculum in mora.
Il Collegio della cautela ha correttamente valorizzato tutte le circostanze
indicative della ritenuta interruzione della condotta criminosa, quali la nomina da

ordine di servizio contenente l’assoluto divieto per soggetti non muniti dei
requisiti di legge di eseguire manovre nella bocca dei pazienti.
2.2. Il Procuratore della Repubblica di Gorizia censura, in conclusione,
unicamente il merito della motivazione, non attingendo la sua mancanza o mera
apparenza e, per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 16 febbraio 2018

Il Consigliere estensore
Maria abi a Vigna

parte della Medicenter srl di un nuovo direttore sanitario e la diramazione di un

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